HOME

/

DIRITTO

/

I CONTRATTI

/

ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA: LA CONFUSIONE DELLA NORMATIVA

Attestato di prestazione energetica: la confusione della normativa

La disciplina sull'Attestato di Prestazione Energetica (APE) ha subìto diverse modifiche a fine anno, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, ad opera del Decreto "destinazione Italia", della Legge di Stabilità 2014 e del Decreto Milleproroghe. Tali modifiche hanno creato molta confusione tra gli operatori.

Ascolta la versione audio dell'articolo
La disciplina relativa all'Attestato di Prestazione Energetica (APE) che, a seguito del "Decreto energia" (D.L. n. 63/2013), ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica (ACE), ha subìto diverse modifiche a fine anno, a distanza di pochi giorni l'una dall'altra, ad opera:
  • del Decreto "destinazione Italia" (D.L. n. 145 del 23.12.2013);
  • della Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013);
  • del Decreto Milleproroghe (D.L. n. 151 del 30.12.2013).
Le modifiche apportate dai vari interventi normativi hanno, tuttavia, creato molta confusione. In particolare, la Legge di Stabilità 2014 ha rinviato l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, ma non ha tenuto conto che la norma stessa era stata già abrogata dal Dl «destinazione Italia».

1) I vari interventi normativi

Il D.L. n. 63/2013 (cosiddetto "Decreto energia"), convertito nella Legge n. 90/2013 in vigore dal 4 agosto 2013, apportando modifiche al D.Lgs. n. 192/2005 relativo al rendimento energetico nell'edilizia, ha sostituito l'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici con l’Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.), che è "un documento, redatto .... e rilasciato da esperti qualificati e indipendenti che attesta la prestazione energetica di un edificio attraverso l'utilizzo di specifici descrittori e fornisce raccomandazioni per il miglioramento dell'efficienza energetica".
In base a quanto era stato previsto dal comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005, introdotto proprio dalla Legge n. 90/2013, l'APE doveva essere allegato:
  • al contratto di compravendita;
  • agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito (donazione);
  • ai nuovi contratti di locazione;
pena la nullità del contratto stesso. Pertanto, se l'APE non veniva allegato a tali contratti, i contratti erano considerati nulli, non validi.
Il D.L. n. 145 del 23.12.2013, anche denominato "Decreto destinazione Italia", entrato in vigore dal 24 dicembre 2013, ha sostituito i commi 3 e 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 con un unico nuovo comma 3, il quale ora prevede che:
  • non deve più essere allegata copia dell'APE al contratto di locazione di singole unità immobiliari; resta fermo, invece, l'obbligo di allegazione dell'APE ai contratti di trasferimento a titolo oneroso (compravendita);
  • resta fermo l'obbligo di inserimento:
    • nei contratti di compravendita;
    • negli altri atti di trasferimento di immobili a titolo oneroso;
    • nei nuovi contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari;
di un'apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'APE, in merito alla prestazione energetica degli edifici; l'obbligo di inserimento di tale clausola non sussiste più, invece, per gli atti di trasferimento a titolo gratuito (donazioni);
  • in caso di omessa dichiarazione o allegazione (se dovuta), le parti sono soggette al pagamento, in solido e in parti uguali, di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 3.000 a € 18.000; per i contratti di locazione di singole unità immobiliari, la sanzione va da € 1.000 a € 4.000, ridotta alla metà se la durata della locazione non supera i 3 anni.
A pochi giorni di distanza, è poi intervenuta la Legge di Stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013), la quale, senza tener conto del fatto che il suddetto comma 3-bis era appena stato abrogato dal D.L. n. 145/2013, ha apportato modifiche a tale comma rinviando l'operatività della norma sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE alla data di entrata in vigore del Decreto di adeguamento delle Linee guida di certificazione energetica degli edifici.
A confondere ulteriormente la situazione, infine, è intervenuto il D.L. n. 151 del 30.12.2013, detto anche "Decreto Milleproroghe", il quale ha stabilito che, nelle operazioni immobiliari, l'attestato di prestazione energetica può essere acquisito anche successivamente agli atti di trasferimento e non si applica la disposizione di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D. Lgs. n. 192/2005 sulla nullità del contratto in caso di mancata allegazione dell'APE, norma che però, come detto, era stata già soppressa dal Decreto "Destinazione Italia".

Ti consigliamo:

Visita il Focus dedicato alle Ristrutturazioni Edilizie, Superbonus 110%, Cessione del Credito in continuo aggiornamento

2) Il punto sulla normativa

Sebbene la normativa sia abbastanza confusa al riguardo, occorre comunque considerare che la Legge di Stabilità 2014 è andata a modificare inutilmente un comma in realtà già soppresso. Pertanto, si può considerare valida l'interpretazione secondo la quale la nullità nel caso di mancata allegazione dell'APE al contratto sia stata cancellata del tutto.
In luogo di essa, si applicano le sanzioni previste dal Decreto "destinazione Italia".
Volendo fare schematicamente il punto sulla disciplina in base a tale orientamento, si avrebbe dunque la seguente casistica:
APE: LE REGOLE DAL 24.12.2013
Tipo di contratto
Obbligo di allegazione dell'Ape al contratto
Obbligo di dotazione dell'Ape
Obbligo di inserimento della clausola sulla ricevuta informazione e consegna della documentazione (incluso l'APE) sulla prestazione energetica
Atti di trasferimento a titolo oneroso
(es. compravendita)
SI'
(sanzione da € 3.000
a € 18.000)
SI'
(sanzione da € 3.000
a € 18.000)
SI'
(sanzione da € 3.000 a € 18.000)
Atti di trasferimento a titolo gratuito (donazione)
NO
SI'
(non sanzionato)
NO
Locazione di singola unità immobiliare
NO
SI'
(sanzione
da € 300 a € 1.800, come da art. 12, comma 9,
D.L. n. 63/2013)
SI'
(sanzione da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
Locazione di
intero edificio
SI'
(sanzione
 da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)
SI'
(sanzione
da € 300 a € 1.800, come da art. 12, comma 9, D.L. n. 63/2013)
SI'
(sanzione da € 1.000 a € 4.000;
se locazione di durata ≤ 3 anni, sanzione ridotta alla metà)

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA
Commenti

MARIAGRAZIA - 30/01/2014

Vorrei sapere se l' APE bisogna richiederlo anche ai contratti già in vigore, e non solo alle nuove locazione Grazie

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

I CONTRATTI · 19/07/2023 La cooperativa agricola con soccida nell’IRAP

Esclusi dalla base imponibile Irap i redditi derivanti da contratti di soccida. Cosa si intende per contratto di soccida

La cooperativa agricola con soccida nell’IRAP

Esclusi dalla base imponibile Irap i redditi derivanti da contratti di soccida. Cosa si intende per contratto di soccida

Guida alla compravendita immobiliare

Guida completa alla compravendita immobiliare aggiornata con la Legge di Bilancio 2023. Le principali questioni da affrontare nella compravendita di immobili.

Modello standard fideiussione: regole per trasferimenti immobili da costruire

In GU il Decreto con il regolamento relativo al modello di fideiussione per trasferimenti di immobili da costruire

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.