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15 Giugno 2018

Fatture elettroniche: definite le regole per la delega all’utilizzo dei relativi servizi

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Con un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2018, è stato regolato il conferimento delle deleghe per l’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di fatturazione elettronica tra privati. L’obbligo di fatturazione elettronica entrerà in vigore già dal 1° luglio 2018 per le operazioni di cessione di benzina o di gasolio e per le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nell’ambito di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’Amministrazione Pubblica.

Le regole tecniche per la predisposizione, la trasmissione e la ricezione delle fatture elettroniche sono state definite con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018.

In base a quanto disposto con il Provvedimento del 13 giugno 2018, ciascun contribuente può delegare a determinati soggetti:

  • il servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici;
  • il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico.

I soggetti ai quali possono essere conferite le deleghe sono esclusivamente i soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (indicati all’articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322 del 1998).

Quanto al tipo di servizi oggetto di delega, nel Provvedimento è precisato che il servizio di consultazione ed acquisizione delle fatture elettroniche consente di:

  • ricercare, consultare ed acquisire tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute dal soggetto delegante attraverso il Sistema di Interscambio. In particolare, i file delle fatture elettroniche sono disponibili fino al 31 dicembre dell’anno successivo a quello di ricezione da parte del Sistema di Interscambio;
  • consultare i dati trasmessi con riferimento alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute dal soggetto delegante verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (operazioni transfrontaliere);
  • consultare le comunicazioni dei prospetti di liquidazione trimestrale dell’Iva del soggetto delegante;
  • consultare i dati IVA delle fatture (anagrafica, rilevante ai fini IVA, di cliente e fornitore; riepiloghi degli importi raggruppati per natura ed aliquota IVA applicata; esigibilità dell’imposta) emesse e ricevute dal soggetto delegante, compresi quelli trasmessi dai clienti e dai fornitori nel ruolo di controparte nell’operazione commerciale;
  • consultare gli elementi di riscontro fra quanto comunicato con i prospetti di liquidazione trimestrale dell’IVA e i dati delle fatture emesse e ricevute dal soggetto delegante;
  • esercitare e consultare le opzioni previste dal Decreto Legislativo n. 127 del 5 agosto 2015 (opzione per la trasmissione telematica di tutte le fatture emesse e ricevute e delle relative variazioni ed opzione per la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri) per conto del soggetto delegante;
  • consultare, per conto del soggetto delegante, le notifiche e le ricevute del processo di trasmissione/ricezione delle fatture elettroniche e dei dati delle fatture transfrontaliere, delle comunicazioni dei dati rilevanti ai fini IVA, delle comunicazioni dei prospetti di liquidazione periodica dell’IVA;
  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Il servizio di registrazione dell’indirizzo telematico, invece, consente di:

  • indicare al Sistema di Interscambio “l’indirizzo telematico” preferito per la ricezione dei file, cioè una PEC o un “codice destinatario”, da parte del delegante;
  • utilizzare il servizio di generazione del codice a barre bidimensionale (QRCode) per l’acquisizione automatica delle informazioni anagrafiche IVA del soggetto delegante e del relativo “indirizzo telematico”.

Le deleghe all’utilizzo di tali servizi possono essere conferite dal cedente/prestatore o dal cessionario/committente direttamente, attraverso le funzionalità disponibili all’interno della propria area riservata per coloro che sono utenti dei servizi Entratel o Fisconline, o presentando l’apposito modulo presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate. L’elenco delle deleghe conferite può essere consultato attraverso le funzionalità disponibili nella propria area riservata.

La durata della delega può essere fissata dal soggetto delegante all’atto del conferimento. In mancanza di una specifica indicazione in proposito, la delega si considera conferita per un periodo di quattro anni. Ciascuna delega, inoltre, può essere revocata in qualsiasi momento, secondo le medesime modalità previste per il conferimento.

Infine, è riconosciuta la possibilità di delegare qualunque soggetto, anche diverso dagli intermediari abilitati, all’utilizzo del servizio gratuito reso disponibile dall’Agenzia delle Entrate per predisporre e trasmettere, tramite il Sistema di Interscambio, le fatture elettroniche e per gestire la conservazione di tutte le fatture elettroniche emesse e ricevute attraverso il Sistema di Interscambio. Anche coloro che ricevono la delega per questo servizio possono generare il QR-Code del soggetto delegante.

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