L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha sospeso in via cautelare l’attività di promozione e diffusione della svolta dalla società One Network Services Ltd che, in Italia, operava attraverso i siti onecoinsuedtirol.it e onecoinitaliaofficial.it collegati alla società. Un terzo sito onecoinitalia.com è stato oscurato.

L’Autorità vuole fare luce sul sistema utilizzato per la promozione e la diffusione della criptomoneta. La promozione avverrebbe attraverso l’acquisto di pacchetti di formazione dietro un esborso economico abbastanza importante da parte del consumatore che però poi, così assicurano i professionisti, verrebbe ampiamente ripagato da consistenti ritorni economici. In realtà, dalle prime evidenze, risulta che con la “scusa” dei ritorni economici, il ruolo dei consumatori sarebbe solo quello di procacciare altri consumatori e non di vendere prodotti, per rientrare di quanto investito. Questo tipo di vendita è conosciuto come sistema di vendita piramidale ed è vietato dalla legge italiana che lo persegue penalmente (L. 173/2005).

Lo scorso luglio, il Centro Europeo Consumatori Italia, parte attiva nella segnalazione dell’attività svolta dalla One Network Services Ltd, aveva lanciato l’allarme proprio sulla diffusione dell’interesse dei consumatori per le virtuali (ed in particolare proprio della criptomoneta OneCoin) viste come un modo facile per fare soldi, sottolineando il rischio di un collegamento tra moneta virtuale e sistema piramidale illegale.

Il Centro Europeo Consumatori Italia ha spiegato quali accortezze adottare nell’uso della moneta virtuale precisando, inoltre, che secondo la vigente normativa solo gli intermediari finanziari iscritti nel Registro della Consob (Commissione nazionale per le Società e la Borsa) possono presentare proposte di investimento. Nel farlo, devono consegnare agli investitori un prospetto informativo per appurare:

  • l’esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari del consumatore
  • la sua situazione finanziaria
  • i suoi obiettivi di investimento
  • la sua propensione al rischio.

ATTENZIONE: Pertanto, la mancata consegna di tale prospetto informativo deve far scattare un campanello d’allarme.

Per completezza d’informazione leggi le avvertenze della Banca d’Italia (.pdf) in materia.

Leggi il provvedimento Antitrust del 30 dicembre 2016