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Come provare il lavoro straordinario?

4 Novembre 2014 | Autore:
Come provare il lavoro straordinario?

Lavoro dipendente e differenze retributive: serve la dimostrazione della quantità di ore di lavoro effettivo per poter ottenere l’aumento della retribuzione.

L’aver svolto ore di lavoro superiori rispetto a quelle previste nel contratto di lavoro o nel contratto collettivo nazionale (CCNL) è una delle tipiche contestazioni che il dipendente, in contenzioso con il proprio datore, solleva. Il problema, però, è che, se per le rivendicazioni di differenze salariali ci sono le buste paga che “parlano” e i conteggi vengono eseguiti sulla base di operazioni matematiche che non lasciano spazio ad equivoci, nel caso di lavoro straordinario possono sorgere difficoltà quando si passa a dover dimostrare quanto affermato (prova che, ovviamente, spetta al lavoratore). Come documentare, dunque, di aver lavorato, di tanto in tanto, qualche ora di più rispetto al dovuto?

In generale, il lavoratore che resta in azienda oltre il normale orario di lavoro ha diritto di ottenere un aumento della retribuzione [1], ma deve provare il numero di ore di lavoro straordinario.

È richiesta una prova particolarmente rigorosa in quanto il lavoratore, dopo aver dimostrato la sussistenza del rapporto di lavoro con l’azienda e l’orario normale di lavoro pattuito, deve indicare il numero di ore per le quali si è protratta la sua prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito.

Tale prova può essere fornita in giudizio tramite l’allegazione dei registri presenze, anche computerizzati, dai quali risulta l’ora di ingresso-uscita dal luogo di lavoro.

La prova tipicamente utilizzata, però, per cause di questo tipo sono le dichiarazioni testimoniali di altri dipendenti, colleghi dell’interessato che hanno assistito al lavoro “extra”. Possono però essere utilizzate anche quelle dei familiari (che magari hanno scortato in macchina il parente prima e dopo l’orario di lavoro, conoscendone quindi le abitudini) o di chiunque possa confermare la presenza del lavoratore in azienda oltre il normale orario di lavoro.

L’eventuale presenza di dichiarazioni scritte del datore di lavoro indicanti gli straordinari svolti dai dipendenti, non produce un’inversione dell’onere probatorio [2]. In altri termini, anche se il datore stesso ha appuntato gli straordinari, spetta comunque al lavoratore che agisce in giudizio per il compenso dimostrare il lavoro straordinario effettivamente svolto.

D’altronde, in assenza di una quantificazione concreta delle ore di lavoro, il giudice non potrebbe determinare con esattezza l’aumento di retribuzione spettante.

A tal proposito la Cassazione ha ritenuto che, qualora si tratti di definire la retribuzione da lavoro straordinario, non è possibile ricorrere a giudizi di equità per sopperire alla mancanza di prove [3].

Può accadere che al lavoratore venga corrisposta una retribuzione da lavoro straordinario insufficiente rispetto alle ore di lavoro effettivamente prestato. Anche in questa ipotesi, il lavoratore che agisce per la maggiore retribuzione, deve dimostrare la quantità di ore di prolungamento del normale orario di lavoro e la qualità del lavoro effettivamente svolto [2].

Le buste paga possono contenere già il computo di un minimo di ore di lavoro straordinario retribuite indipendentemente dalla loro effettività. Le ulteriori ore devono essere rigorosamente provate.

È legittima una clausola del contratto di lavoro che prevede un’entità minima di straordinari comunque retribuiti (cosiddetto patto di forfettizzazione).

È invece illegittima la clausola con cui viene fissata un’entità massima di straordinari che il datore è disposto a pagare [4].

Un simile accordo lederebbe infatti il lavoratore che sarebbe costretto a rinunciare al compenso spettantegli per tutte le ore di lavoro che superino il limite di straordinari pattuito.

note

[1] Art. 2108 cod. civ.

[2] Cass. sent. n. 3714/2009.

[3] Cass. sent. n. 1389/2003.

[4] Cass. sent. n. 14202/2012.

Autore immagine: 123rf com

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3 Commenti

  1. In pratica la legge è dalla parte dello sfruttatore. Il cartellino da timbrare non è obbligatorio. Il registro informatico delle presenze non è una prova, perchè i dati possono essere manomessi a piacimento dal datore di lavoro ( non è mica una scatola nera!). I colleghi col cavolo che vanno contro il capo e confermano la presenza, oltre al fatto che uno può benissimo fare straordinario un’ora prima che arrivino gli altri, ed un ‘ora dopo che sono andati tutti via, quindi non si accorgono di nulla! Quella dei parenti poi… Che paese ridicolo l’italia.

    1. HAI DETTO BENE. IO L’HO VISSUTA SULLA PROPRIA PELLE. SICURAMENTE LA LEGGE NON FUNZIONA, PERCHE’ A FAVORE DEGLI SFRUTTATORI.

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