Diritto e Fisco | Editoriale

Diffamazione online approvata dal Senato. Ecco le novità

30 Ottobre 2014 | Autore:
Diffamazione online approvata dal Senato. Ecco le novità

Internet, codificato il diritto all’oblio; niente carcere per i giornalisti ma multe salatissime.

Per chi diffamerà un’altra persona attraverso uno scritto su internet scatterà una sanzione fino a 10 mila euro; ma se lo farà con la consapevolezza di diffondere un’informazione falsa, la sanzione potrà salire fino a 50 mila euro. In compenso non scatterà alcun carcere per il giornalista. Ma quest’ultimo sarà obbligato, entro due giorni dalla richiesta, a pubblicare gratuitamente la rettifica, senza titolo e senza commento.

Sono queste le novità più significative del testo di legge sulla diffamazione online, approvato ieri dal Senato con schiacciante maggioranza. Ribattezzato da alcuni come il “bavaglio alla rete”, la nuova disciplina mira a evitare gli abusi da parte di chi gestisce un giornale su internet, attraverso un impianto “di ferro” proprio per via della forte portata divulgativa e virale che hanno le notizie una volta che sono state messe online.

Non solo. Il nuovo testo regolamenta finalmente, e per la prima volta, il famoso diritto all’oblio, di cui spesso abbiamo parlato in queste pagine, sottraendolo così all’arbitrio degli interpreti e stabilendo tempi certi entro cui la notizia di cronaca, riportante i nomi degli interessati, può rimanere online.

La novità principale della legge sta comunque nella sostituzione, per chi diffama a mezzo stampa o radiotelevisivo, della pena detentiva con la sanzione economia fino a 10mila euro.

L’interessato, fermo restando il diritto di rettifica, può chiedere ai siti Internet e ai motori di ricerca di eliminare i contenuti diffamatori o i dati personali trattati in violazione di disposizioni di legge e chiedere al giudice di ordinare la rimozione delle immagini e dei dati.

Stop alle querele temerarie

Per evitare la “facile querela” da parte di chi è particolarmente suscettibile alla critica altrui, il testo di legge prevede, in caso di malafede o colpa grave di chi agisce in giudizio per una presunta (e non reale) diffamazione, la condanna, da parte del giudice, al pagamento delle spese di lite e di una somma in via equitativa.

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