Fonti rinnovabili: in Gazzetta il decreto per il rilancio del settore

Il provvedimento riguarda gli impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e alimentati da gas residuati dei processi di depurazione

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186 il decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 luglio 2019 di rilancio del settore della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, si tratta di impianti:

  • eolici on shore;
  • solari fotovoltaici;
  • idroelettrici;
  • a gas residuati dei processi di depurazione.

Sono ammessi gli impianti:

  • nuovi o integralmente ricostruiti e riattivati, di potenza inferiore a 1MW;
  • soggetti a opere di potenziamento; in questo caso, la differenza tra le potenze prima e  dopo l’intervento deve essere inferiore a 1 MW;
  • oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1MW.

I contenuti del decreto

Il provvedimento, tra le altre cose, stabilisce:

  • le modalità e i requisiti generali per l'accesso ai meccanismi di incentivazione;
  • le modalità e i tempi di svolgimento delle procedure di asta e registro;
  • la determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi;
  • i contingenti di potenza messi a disposizione;
  • i meccanismi di incentivazione per gli impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale;
  • i valori a base d'asta e il valore minimo comunque riconosciuto;
  • i contratti di lungo termine.

La previsione di crescita

La potenza complessiva derivante dalla realizzazione dei nuovi impianti è stimata nell'ordine di circa 8.000 MW, con un conseguente incremento della produzione di circa 12 miliardi di kWh.

Le priorità

Priorità sono previste per gli impianti:

  • realizzati su discariche chiuse e sui siti di interesse nazionale nell'ambito delle operazioni di bonifica;
  • fotovoltaici su scuole, ospedali ed altri edifici pubblici previa completa rimozione dell’eternit o dell’amianto presente;
  • alimentati a gas residuati dai processi di depurazione o che prevedono la copertura delle vasche del digestato;
  • idroelettrici conformi al D.M. 23 giugno 2016;
  • connessi le colonnine di ricarica delle auto elettriche.

La non cumulabilità

Gli incentivi di cui al nuovo decreto non possono essere cumulati ai precedenti finanziamenti per le fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico previsti dal D.M. 23 giugno 2016; pertanto, gli impianti che hanno già beneficiato del regime di aiuti del 2016 non possono accedere al nuovo fondo previsto dal D.M. 4 luglio 2019.

Di seguito il testo integrale del D.M. 4 luglio 2019.

Non sei ancora abbonato ad Ambiente&Sicurezza? Basta un click!

 

Decreto del ministero dello Sviluppo economico 4 luglio 2019 

Incentivazione dell'energia elettrica prodotta dagli impianti  eolici
on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a  gas  residuati  dei
processi di depurazione. (19A05099)

in Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2019, n. 186

IL MINISTRO

DELLO SVILUPPO ECONOMICO

 

di concerto con

 

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

 

Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011,  n.  28,  di  attuazione

della  direttiva  2009/28/CE,  e  in  particolare  l'art.  24,   come

modificato dall'art. 20 della legge 20 novembre  2017,  n.  167,  che

definisce  modalita'  e  criteri  per  l'incentivazione  dell'energia

elettrica da fonte rinnovabile;

Vista la comunicazione (2014/C 200/01)  della  Commissione  europea

recante  «disciplina  in  materia  di  aiuti  di   Stato   a   favore

dell'ambiente  e  dell'energia  2014-2020»  (di  seguito  anche:   la

comunicazione CE) che si applica dal 1° luglio 2014  al  31  dicembre

2020, recante le condizioni  alle  quali  gli  aiuti  possono  essere

considerati compatibili con il mercato interno a norma dell'art. 107,

paragrafo 3, lettera c), del Trattato sull'Unione europea;

Considerato che, in base alla  comunicazione  CE,  gli  aiuti  sono

compatibili se agevolano il perseguimento degli obiettivi dell'Unione

senza alterare le  condizioni  degli  scambi,  anzi  contribuendo  al

funzionamento piu'  efficiente  del  mercato,  e  che  le  condizioni

generali per la  concessione  di  aiuti  al  funzionamento  a  favore

dell'energia elettrica da fonti rinnovabili possono essere  riassunte

nei seguenti punti:

a)  gli  aiuti  dovranno  essere  concessi  nell'ambito  di   una

procedura di gara competitiva, basata su criteri chiari,  trasparenti

e non discriminatori, e  aperta  a  tutti  i  produttori  di  energia

elettrica da fonti rinnovabili, con deroga per gli impianti  con  una

potenza elettrica inferiore a 1 MW con eventuale  eccezione  per  gli

impianti eolici con una capacita'  installata  di  energia  elettrica

fino a 6 MW o con 6 unita' di produzione;

b) in linea  di  principio,  al  fine  di  limitare  gli  effetti

distorsivi, i regimi di  aiuto  al  funzionamento  dovrebbero  essere

aperti ad altri paesi del SEE e alle parti contraenti della Comunita'

dell'energia;

c)  nel  concedere   aiuti   per   la   produzione   di   energia

idroelettrica, gli Stati  membri  dovranno  rispettare  la  direttiva

2000/60/CE e, in particolare, l'art. 4, paragrafo 7, che definisce  i

criteri per l'ammissibilita' di nuove  modifiche  relative  ai  corpi

idrici, in considerazione dei possibili impatti negativi sui  sistemi

idrici e sulla biodiversita';

Visto il pacchetto per  l'energia  pulita  (Clean  Energy  Package)

presentato dalla  Commissione  europea  nel  novembre  2016  ai  fini

dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo  dell'ottobre

2014 che, sotto la presidenza italiana, ha stabilito gli obiettivi al

2030 in materia di emissioni  di  gas  serra,  fonti  rinnovabili  ed

efficienza energetica,  richiamando  al  contempo  la  necessita'  di

costruire un'Unione dell'energia che assicuri un'energia  accessibile

dal punto di vista dei prezzi, sicura e sostenibile;

Visti i primi esiti del confronto in  sede  europea  sul  pacchetto

energia pulita, in base ai quali gli obiettivi al  2030  sulle  fonti

rinnovabili e sull'efficienza  energetica  sono  stati  ulteriormente

rafforzati rispetto alle proposte del 2014;

Visto il decreto 10 novembre 2017 di approvazione  della  Strategia

energetica nazionale (di seguito anche:  SEN)  emanato  dal  Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare;

Considerato che la SEN e' stata predisposta a seguito di  un  ampio

processo di consultazione nel cui ambito sono stati svolti  audizioni

parlamentari e confronti con altre Amministrazioni dello Stato e  con

le regioni,  e  ascoltate  le  posizioni  di  associazioni,  imprese,

organismi pubblici, cittadini, esponenti del mondo universitario;

Visto il  decreto  23  giugno  2016  del  Ministro  dello  sviluppo

economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela

del territorio e del mare e, per i  profili  di  competenza,  con  il

Ministro delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  recante

incentivazione dell'energia elettrica prodotta da  fonti  rinnovabili

diverse dal  fotovoltaico,  pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  29

giugno 2016, n. 150 (nel seguito decreto 23 giugno 2016);

Considerato  che  l'attuazione  del  decreto  23  giugno  2016   ha

evidenziato quanto segue:

1) per l'asta eolico on shore,  offerte  al  massimo  ribasso  da

parte di tutti gli aggiudicatari, con ulteriori margini di  riduzione

dei costi, mentre  per  altre  tecnologie  non  vi  e'  stata  alcuna

aggiudicazione,  quale  il  solare   termodinamico,   ovvero   scarsa

partecipazione;

2) per i registri,  ampia  partecipazione  per  idroelettrico  ed

eolico, che hanno saturato i contingenti  con  offerte  di  riduzione

della tariffa base, indicatore di  una  conseguente  possibilita'  di

ridurre le tariffe incentivanti e di  una  potenziale  liquidita'  di

aste svolte a partire da 1 MW; superamento del contingente e  offerte

in riduzione anche per il geotermoelettrico innovativo che  tuttavia,

analogamente al solare termodinamico, presenta peculiari complessita'

negli iter autorizzativi; saturazione del contingente  per  le  fonti

biologiche con prevalente  partecipazione  di  biomasse  e  biogas  e

scarsa propensione ad accettare la tariffa  pari  al  90%  di  quella

base;

3) per l'accesso  diretto,  domande  significativamente  elevate,

soprattutto per l'eolico; cio' suggerisce la possibilita' di  ridurre

gli incentivi e, ai fini di un piu' efficace controllo  della  spesa,

di superare questo meccanismo;

Valutata, alla luce degli esiti sopra richiamati,  l'efficacia  che

potra' avere l'estensione delle procedure competitive di accesso agli

incentivi per impianti di potenza a  partire  da  1  MW,  nonche'  la

possibilita' di ridurre gli incentivi e di estendere a tutti  i  tipi

di impianti strumenti di piu' efficace controllo della  spesa,  quali

aste e registri;

Ritenuto alla luce degli esiti del decreto 23 giugno 2016:

a) di distinguere regimi differenziati di  sostegno,  oggetto  di

distinti decreti con riferimento, rispettivamente, a:

i. fonti e tecnologie mature e con costi prevalentemente  fissi

bassi o comunque suscettibili di sensibile  riduzione,  quali  eolico

onshore,  solare  fotovoltaico,  idroelettrico,  gas  residuati   dei

processi di depurazione;

ii. fonti e tecnologie che presentano significativi elementi di

innovativita' nel contesto nazionale con costi fissi ancora elevati o

tempi maggiori  di  sviluppo,  ovvero  che  hanno  costi  elevati  di

esercizio; rientrano in tale seconda  categoria:  eolico  off  shore,

energia oceanica, biomasse, biogas e solare termodinamico, geotermia,

ivi inclusa la  geotermia  convenzionale,  alla  luce  del  carattere

innovativo delle tecniche per l'abbattimento delle emissioni;

b)  di  ammettere  ai  meccanismi  di  incentivazione  il  solare

fotovoltaico, fatti salvi gli impianti di potenza fino a  20  kW  che

possono accedere alle detrazioni fiscali,  considerando  il  drastico

calo dei costi registrato negli ultimi anni  e  l'elevato  potenziale

sfruttabile;

c) di promuovere procedure competitive per gruppi di tecnologie o

di tipi di impianti, caratterizzati da costi comparabili;

Considerato  che,  anche  per  gli  impianti   per   i   quali   la

comunicazione CE non prevede il ricorso a procedure di  gara,  l'art.

24 del decreto legislativo n. 28/2011 indica  come  criterio  per  la

definizione degli incentivi lo stimolo alla riduzione dei costi;

Ritenuto pertanto:

a) di utilizzare il meccanismo delle aste per tutte le  tipologie

di impianti e le offerte con potenza pari o superiore a 1 MW;

b) di prevedere i registri per tutte le tipologie di impianti  di

potenza e le offerte inferiori a 1 MW, utilizzando  come  criteri  di

priorita'  dapprima  il  rispetto  di  taluni  requisiti  di   tutela

ambientale e poi la  maggiore  riduzione  percentuale  offerta  sulla

tariffa base, fermo restando i diversi livelli di tariffa per fonte e

scaglioni di potenza;

Considerato che lo  svolgimento  di  aste  tecnologicamente  neutre

avrebbe un esito non ottimale cui non e' possibile ovviare in sede di

messa  a  punto  della  procedura,  e  cio'   con   riferimento,   in

particolare,  alla  necessita'  di  diversificazione,  in  quanto  le

diverse strutture di costo delle varie tecnologie potrebbero condurre

alla esclusione dalle graduatorie di alcune fonti e tecnologie;

Ritenuto  non  opportuno  incentivare  la  produzione  di   energia

elettrica da gas di discarica, sia in quanto  sussiste  l'obbligo  di

smaltimento con priorita' con uso  energetico,  sia  per  evitare  un

indiretto incentivo alla collocazione di rifiuti in discarica;

Considerato pertanto di prevedere aste  suddivise  per  i  seguenti

gruppi di tecnologie:

a) eolico onshore e fotovoltaico, che hanno evidenziato una  piu'

marcata capacita' di riduzione dei costi  e  che  hanno  strutture  e

livelli di costi tali da poter competere  o  anche  integrarsi  nelle

offerte;

b) idroelettrico e gas residuati dei processi di depurazione, che

presentano strutture di costo simili a eolico onshore e  fotovoltaico

ma una capacita' di compressione dei costi meno marcata e  potenziali

di sviluppo piu' limitati;

Ritenuto  di  dover  prevedere  meccanismi   di   riallocazione   e

ridistribuzione  della  potenza,   al   fine   di   massimizzare   la

realizzazione  degli  impianti  e  assicurare   livelli   minimi   di

differenziazione per fonti;

Considerato di dover introdurre  contingenti  di  potenza  tali  da

consentire una produzione aggiuntiva di energia da fonte  rinnovabile

stimabile in 12 TWh, in  grado  di  raggiungere  con  un  margine  di

sicurezza gli obiettivi nazionali al 2020;

Ritenuto opportuno che, fatti salvi gli impianti che optano per  la

tariffa onnicomprensiva ove prevista, le tariffe siano  del  tipo  «a

due vie», per cui si riconosce al produttore  la  differenza  tra  la

tariffa spettante determinata con il presente  decreto  e  il  prezzo

dell'energia elettrica zonale  orario  laddove  tale  differenza  sia

positiva, mentre, nel  caso  in  cui  la  stessa  differenza  risulti

negativa, il produttore e' tenuto a restituire la differenza;

Visto l'art.  24,  comma  5,  lettera  f)  punto  ii,  del  decreto

legislativo n. 28/2011, in base al quale le tariffe  definite  da  un

nuovo decreto attuativo del medesimo comma  5,  relative  a  impianti

diversi da quelli ad asta, si applicano agli impianti che entrano  in

esercizio decorso un  anno  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del

medesimo  decreto  attuativo;  conseguentemente,  agli  impianti  che

entrano in esercizio entro un anno dalla stessa data si applicano  le

tariffe  del  precedente   decreto   attuativo,   nell'ambito   delle

condizioni stabilite dal nuovo decreto;

Ritenuto che la predetta disposizione dell'art. 24,  comma  5,  del

decreto legislativo n.  28/2011  sia  da  applicare  limitatamente  a

configurazioni e tecnologie e  condizioni  di  accesso  previste  nel

precedente decreto di incentivazione del 2016, al netto quindi  della

tecnologia fotovoltaica per la quale non e'  rinvenibile  una  simile

disciplina,  in  linea  con  i  costi   aggiornati   della   suddetta

tecnologia;

Ritenuto  opportuno  promuovere  la   realizzazione   di   impianti

fotovoltaici i cui moduli sono installati su edifici con coperture in

eternit o comunque contenenti amianto (cd  premio  amianto),  con  la

completa  rimozione  dell'eternit  o  dell'amianto,  in  quanto   gli

ambiziosi  obiettivi  sulle  rinnovabili  richiedono  e  suggeriscono

l'utilizzo di superficie gia' impegnate per altri usi, a  partire  da

quelle su cui l'installazione del fotovoltaico puo' fornire anche  un

vantaggio  supplementare,  in  termini   di   benefici   sanitari   e

ambientali;

Considerato   che,   nell'ambito   dei   previgenti   decreti    di

incentivazione del fotovoltaico, la maggior  parte  degli  interventi

aventi diritto al premio amianto e' stata realizzata nelle classi  di

potenza inferiore a 1 MW;

Ritenuto opportuno mantenere il meccanismo di controllo della spesa

di cui al decreto 23 giugno 2016,  basato  sul  contatore  del  costo

indicativo degli incentivi;

Ritenuto opportuno che il GSE esamini la completezza e  adeguatezza

delle   informazioni   contenute   nella   documentazione   per    la

partecipazione alle  procedure,  preventivamente  alla  pubblicazione

delle graduatorie delle aste e dei registri, per contenere il rischio

di contenzioso e dare maggiori certezza e  stabilita'  alle  medesime

graduatorie,   considerando   anche   le    criticita'    evidenziate

dall'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del   mercato   con

segnalazione AS1396 del 12 giugno 2017 e fermo restando  la  facolta'

di successiva verifica della medesima documentazione;

Ritenuto opportuno promuovere, accanto ai  tradizionali  regimi  di

sostegno, meccanismi per favorire la compravendita dell'energia verde

mediante contratti di lungo termine, riferita a nuove iniziative  che

potranno essere finanziate facendo ricorso esclusivamente ai predetti

strumenti di mercato, anche tenendo conto dei segnali di  prezzo  che

potranno provenire dal sistema delle aste;

Considerato  che  il  tema  degli  sbilanciamenti  imputabili  agli

impianti   da   fonti   rinnovabili   e'   oggetto   di   regolazione

dell'Autorita' di  regolazione  per  energia,  reti  e  ambiente  (di

seguito anche: ARERA);

Considerato  che  la  durata   dell'incentivo   riconosciuto   alla

produzione  da  fonti  rinnovabili  deve  essere  coerente   con   le

disposizioni per l'ammortamento  contabile  degli  impianti,  di  cui

all'art. 2426, comma 2, del  codice  civile,  fermo  restando  quanto

previsto dalla normativa fiscale;

Vista  la  direttiva  2000/60/CE,  che  istituisce  un  quadro  per

l'azione comunitaria in materia di acque, ed in particolare l'art.  4

che prevede l'obbligo di protezione, miglioramento e ripristino della

qualita' delle acque affinche' raggiungano il «buono stato»,  di  cui

ai criteri dell'allegato V della medesima direttiva, e che a tal fine

vengano attuate le misure necessarie per «impedire il  deterioramento

dello stato di tutti i corpi idrici superficiali»;

Visto il caso EU Pilot 6011/14/ENVI, con il  quale  la  Commissione

europea ha aperto una procedura di indagine  riguardo  alla  corretta

applicazione della direttiva 2000/60/CE;

Ritenuto di  dover  ammettere  agli  incentivi  solo  gli  impianti

idroelettrici in possesso di determinati requisiti, che consentano la

produzione elettrica senza  prelievi  aggiuntivi  dai  corpi  idrici,

nonche' quelli la cui concessione di derivazione  sia  conforme  alle

Linee guida per le valutazioni ambientali ex ante  delle  derivazioni

idriche, approvate con d.d. n. 29/STA  del  13  febbraio  2017,  alle

Linee guida per l'aggiornamento  dei  metodi  di  determinazione  del

deflusso minimo vitale, approvate  con  il  d.d.  n.  30/STA  del  13

febbraio 2017, e alle condizioni di cui all'art.  4,  comma  7  della

direttiva 2000/60/CE, recepita dall'art. 77, comma 10-bis del decreto

legislativo n. 152/06;

Ritenuto opportuno, alla luce della esigenza di terzieta'  del  GSE

in  tutte  le  fasi  di  valutazione  dei  progetti  e  gestione  dei

meccanismi di incentivazione, non ammettere agli incentivi progetti e

impianti per i quali  il  GSE  abbia  fornito  contributi,  anche  in

termini di analisi di impatti  ambientali  e  socio-economici,  fatti

salvi quelli per i quali le attivita' di supporto del GSE  sono  rese

disponibili in maniera trasparente e non discriminatoria a  tutte  le

categorie di  soggetti  potenzialmente  interessati  nonche',  tenuto

conto di quanto disposto dall'art. 27, comma 1, della legge 23 luglio

2009, n. 99, i progetti e gli impianti di  pubbliche  amministrazioni

limitatamente a quelli ammissibili alle procedure di registro;

Ritenuto opportuno che anche gli impianti  a  registro  di  potenza

significativa, per la cui  realizzazione  sia  quindi  necessario  un

impegno economico considerevole, siano prestate adeguate  cauzioni  a

garanzia  della  concreta  realizzazione  dei  progetti,  in   misura

tuttavia adeguatamente inferiore alle cauzioni previste per le aste;

Ritenuto, ai fini del presente decreto  e  del  decreto  23  giugno

2016, che gli impianti idroelettrici siano da classificare  ad  acqua

fluente, a bacino o a serbatoio sulla base  dell'effettiva  capacita'

del produttore elettrico di decidere se  l'apporto  idrico  possa,  o

meno, essere conservato per l'utilizzo energetico differito;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999,  n.  79  di  attuazione

della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato  interno

dell'energia elettrica;

Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di attuazione

della direttiva  2001/77/CE  relativa  alla  promozione  dell'energia

elettrica prodotta  da  fonti  energetiche  rinnovabili  nel  mercato

interno dell'elettricita', e in particolare l'art. 2;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.  152  e  successive

modificazioni recante norme in materia ambientale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  31  gennaio

2014 recante «Attuazione dell'art. 42 del decreto legislativo 3 marzo

2011, n. 28 sulla  disciplina  dei  controlli  e  delle  sanzioni  in

materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del  Gestore

dei  servizi  energetici  GSE  S.p.a.»,  pubblicato  nella   Gazzetta

Ufficiale del 12 febbraio 2014, n. 35;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre

2014, recante «Approvazione delle tariffe per la copertura dei  costi

sostenuti dal Gestore servizi energetici GSE S.p.a. per le  attivita'

di  gestione,  verifica  e  controllo,  inerenti  i   meccanismi   di

incentivazione   e   di   sostegno   delle   fonti   rinnovabili    e

dell'efficienza energetica, ai sensi dell'art. 25  del  decreto-legge

24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge  11

agosto 2014, n. 116»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  31

dicembre 2014, n. 302  (nel  seguito  decreto  24  dicembre  2014)  e

successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  6  novembre

2014  avente  ad  oggetto  «Rimodulazione  degli  incentivi  per   la

produzione  di  elettricita'  da  fonti   rinnovabili   diverse   dal

fotovoltaico spettanti ai soggetti che aderiscono all'opzione di  cui

all'art. 1, comma 3, del decreto-legge  23  dicembre  2013,  n.  145,

convertito con modificazioni, in legge 21  febbraio  2014,  n.  9»  e

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 novembre 2014, n. 268;

Visto il parere n. 591/2018/EFR dell'ARERA,  reso  il  20  novembre

2018;

Ritenute particolarmente meritevoli di considerazione  le  proposte

dell'ARERA in merito a:

a) esigenza, per poter raggiungere gli sfidanti  obiettivi  2030,

di prima identificare le aree del  territorio  in  cui  e'  possibile

realizzare impianti di produzione, coinvolgendo gli enti autorizzanti

e i gestori  di  rete,  e  poi  definire  i  contingenti  da  mettere

all'asta,   eventualmente   differenziati   per   area    geografica,

indirizzando gli operatori a sviluppare iniziative dove esse  possono

ragionevolmente essere completate in tempi coerenti con gli obiettivi

da raggiungere e minimizzando gli impatti e i costi sul sistema: tale

suggerimento puo' trovare utile collocazione  nell'ambito  del  piano

energia clima;

b) esigenza  di  valorizzare  le  integrali  ricostruzioni  degli

impianti, alla luce del fatto che, in alcuni casi, tali impianti sono

collocati in aree  ad  elevata  potenziale:  pure  tale  tema,  delle

considerate le previsioni dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge  23

dicembre 2013, n. 145, convertito  con  modificazioni,  in  legge  21

febbraio 2014, n. 9, puo' essere collocato nel piano energia e clima;

c) adeguare le previsioni sui  contratti  di  lungo  termine  per

tener conto della prevedibile complessita' degli stessi contratti;

d) valorizzare taluni suggerimenti sugli aggregati di impianti;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui  all'art.  8  del

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del  20

dicembre 2018;

Considerato  opportuno  accogliere  le  proposte  della  Conferenza

unificata relative a:

a) maggiore attenzione a piccoli impianti in autoconsumo;

b) maggiore attenzione a rifacimenti;

c) maggior  tempo  per  l'entrata  in  esercizio  degli  impianti

ammessi  nelle  graduatorie  prima  che  scatti  la  riduzione  della

tariffa;

d) chiarimenti sugli aggregati di impianti;

e) ammissione ai meccanismi di incentivazione degli impianti  che

hanno iniziato i lavori se sono risultati idonei ma in posizione  non

utili nelle graduatorie delle procedure del 2016, sempreche'  entrino

in esercizio successivamente all'ammissione in posizione utile  nelle

graduatorie redatte ai sensi del  presente  decreto,  ferma  restando

l'approvazione comunitaria;

f)  contrasto  al  frazionamento   delle   particelle   catastali

finalizzato alla realizzazione di distinti impianti;

g) chiarimenti sull'utilizzo di componenti rigenerati;

Ritenuto non opportuno accogliere  le  richieste  della  Conferenza

unificata in merito a:

a)   ulteriore   estensione   del   perimetro   degli    impianti

idroelettrici da ammettere agli incentivi, in ragione del  persistere

delle esigenze di tutela dei corpi  idrici,  anche  alla  luce  della

procedura  di  indagine  comunitaria  di  cui  al   caso   EU   Pilot

6011/14/ENVI;

b)  ammissione  della  geotermia  tradizionale  agli   incentivi,

relativamente alla quale si continua  a  ritenere  che  debba  essere

trattata nell'ambito di uno specifico provvedimento relativo a  fonti

e tecnologie che presentano significativi elementi di  innovativita',

e cio' anche alla luce del considerando 46 della direttiva  2018/2001

del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11  dicembre  2018  sulla

promozione dell'uso dell'energia da fonti  rinnovabili,  in  base  al

quale, tenuto conto del fatto che, a  seconda  delle  caratteristiche

geologiche  di  una  determinata  zona,  la  produzione  di   energia

geotermica puo' generare gas a effetto serra  e  altre  sostanze  dai

liquidi sotterranei e da altre formazioni geologiche del  sottosuolo,

che sono nocive per la salute e l'ambiente, e che, di conseguenza, la

stessa Commissione  europea  dovrebbe  facilitare  esclusivamente  la

diffusione di energia geotermica a basso impatto ambientale  e  dalle

ridotte emissioni di gas a effetto  serra  rispetto  alle  fonti  non

rinnovabili;

Considerato il confronto con la Commissione europea ai  fini  della

verifica di compatibilita' del presente decreto con le linee guida in

materia di aiuti di Stato per l'energia  e  l'ambiente  di  cui  alla

comunicazione CE;

Vista la decisione della Commissione europea n. C(2019) 4498  final

del 14 giugno 2019, con la quale la medesima Commissione ha deciso di

non sollevare obiezioni nei confronti del presente provvedimento,  in

quanto considerato  compatibile  con  il  mercato  interno  ai  sensi

dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c) del trattato sul funzionamento

dell'Unione europea;

Considerato, ai fini di quanto previsto dall'art. 24, comma 5,  del

decreto  legislativo  n.  28/2011,  che  nell'ambito   del   presente

provvedimento non sussistono profili di competenza del Ministro delle

politiche agricole;

Decreta:

                               Art. 1 

                  Finalita' ambito di applicazione 

1. Il presente decreto, in coerenza con gli obiettivi europei  2020

e 2030, ha  la  finalita'  di  sostenere  la  produzione  di  energia

elettrica dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili  indicati  in

allegato 1, attraverso la definizione di  incentivi  e  modalita'  di

accesso che promuovano l'efficacia, l'efficienza e la sostenibilita',

sia ambientale che degli oneri di incentivazione, in misura  adeguata

al perseguimento degli obiettivi nazionali e con  modalita'  conformi

alle Linee guida in  materia  di  aiuti  di  Stato  per  l'energia  e

l'ambiente  di  cui  alla  comunicazione  della  Commissione  europea

(2014/C 200/01).

2. L'accettazione di richieste di partecipazione alle procedure  di

cui al presente decreto cessa al raggiungimento della  prima  fra  le

seguenti date:

a) la data di chiusura dell'ultima procedura  prevista  dall'art.

4;

b) decorsi trenta giorni dalla data di raggiungimento di un costo

indicativo annuo medio  degli  incentivi  di  5,8  miliardi  di  euro

l'anno, calcolato secondo le modalita' di cui all'art. 27,  comma  2,

del decreto 23 giugno 2016, considerando anche i  costi  dell'energia

da impianti fotovoltaici incentivati ai sensi del presente decreto.

3. Il raggiungimento della data di cui al comma 2, lettera  b),  e'

comunicato e reso pubblico con delibera dall'ARERA, sulla base  degli

elementi forniti dal GSE.

4. Il decreto 23 giugno 2016 continua ad applicarsi  agli  impianti

iscritti in posizione utile nelle graduatorie formate a seguito delle

procedure di asta e registro svolte ai sensi del medesimo decreto.

5. Con altri decreti sono stabiliti gli  incentivi  e  le  relative

modalita' di accesso per la tipologia di impianti alimentati da fonti

rinnovabili, diversi da quelli di cui al comma 1.

Titolo I
Disposizioni generali

                               Art. 2 

                             Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di  cui

all'art. 2 del decreto ministeriale 23 giugno 2016 e le seguenti:

a) impianto fotovoltaico: e' un impianto di produzione di energia

elettrica  mediante  conversione  diretta  della  radiazione  solare,

tramite l'effetto fotovoltaico; esso e' composto principalmente da un

insieme di moduli fotovoltaici, nel seguito denominati moduli, uno  o

piu' gruppi  di  conversione  della  corrente  continua  in  corrente

alternata e altri componenti elettrici minori;

b) potenza di un impianto fotovoltaico: e' la  potenza  elettrica

dell'impianto, determinata dalla somma delle singole potenze nominali

di ciascun modulo fotovoltaico facente parte del  medesimo  impianto,

misurate alle condizioni nominali,  come  definite  dalle  pertinenti

norme CEI;

c) impianto fotovoltaico con moduli collocati a terra: impianto i

cui  moduli  non  sono  fisicamente  installati  su  edifici,  serre,

barriere acustiche o fabbricati rurali, ne'  su  pergole,  tettoie  e

pensiline;

d) aggregato di impianti: insieme costituito da piu' impianti  di

nuova costruzione, localizzati sull'intero territorio nazionale, che,

nel rispetto dei limiti di potenza unitaria di cui all'art. 3,  commi

10 e 11, partecipa come un unico impianto alle procedure di  registro

o di asta,  sulla  base  della  potenza  complessiva  dell'aggregato,

offrendo  una  unica   riduzione   percentuale   della   tariffa   di

riferimento. Resta fermo che i requisiti di  cui  all'art.  3  devono

essere rispettati da ciascun  impianto  dell'aggregato.  In  fase  di

ammissione  agli   incentivi,   ciascun   impianto,   facente   parte

dell'aggregato  e  risultato  in  posizione  utile   nella   relativa

graduatoria, presenta autonoma istanza al GSE.

                               Art. 3 

            Modalita' e requisiti generali per l'accesso 

                   ai meccanismi di incentivazione 

  1. Accedono ai meccanismi di incentivazione, previa  partecipazione

a procedure pubbliche per la selezione dei progetti da  iscrivere  in

appositi registri nei limiti di specifici contingenti di potenza, gli

impianti a fonti rinnovabili indicati in allegato 1 rientranti  nelle

seguenti categorie:

a) impianti di nuova  costruzione,  integralmente  ricostruiti  e

riattivati, di potenza inferiore a 1 MW;

b) impianti oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la

differenza tra il valore della potenza  dopo  l'intervento  e  quello

della potenza prima dell'intervento sia inferiore a 1 MW;

c) impianti oggetto di rifacimento di potenza inferiore a 1 MW.

2. Gli impianti cui al comma 1, di potenza uguale  o  superiore  ai

valori ivi indicati, accedono ai meccanismi di incentivazione di  cui

al  presente  decreto  a  seguito  di  partecipazione   a   procedure

competitive di aste al ribasso, nei limiti di contingenti di potenza.

3. Le procedure di registro e asta di cui  ai  commi  1  e  2  sono

disciplinate, rispettivamente, dal  Titolo  II  e  III  del  presente

decreto e si svolgono in forma telematica nel rispetto  dei  principi

fondamentali di trasparenza, pubblicita', tutela della concorrenza  e

secondo modalita' non discriminatorie.

4. Gli impianti hanno accesso agli incentivi  di  cui  al  presente

decreto  a  condizione  che  i  relativi  lavori   di   realizzazione

risultino,   dalla   comunicazione   di   inizio   lavori   trasmessa

all'amministrazione  competente,  avviati   dopo   l'inserimento   in

posizione utile nelle graduatorie. Il primo periodo,  fermo  restando

il rispetto dei requisiti di accesso di cui al presente decreto,  non

si applica:

a) agli impianti che avevano accesso diretto  agli  incentivi  ai

sensi dell'art. 4 del decreto 23 giugno 2016;

b) agli impianti di cui all'art. 4, commi  1  e  2,  del  decreto

ministeriale 23 giugno 2016 che sono risultati idonei,  ma  che  sono

stati  iscritti  in  posizione  non  utile  nei  registri   e   nelle

graduatorie delle aste di  cui  al  medesimo decreto  ministeriale 23

giugno  2016,  sempreche'  entrino   in   esercizio   successivamente

all'ammissione in posizione utile nelle graduatorie redatte ai  sensi

del presente decreto.

5.  Oltre  ai  requisiti  specifici  per  la  partecipazione   alle

procedure di asta stabiliti al Titolo III, sono necessari i  seguenti

requisiti generali per la partecipazione alle  procedure  di  asta  e

registro:

a) tutti i tipi di impianto: sono richiesti i titoli  abilitativi

alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, di cui all'art. 4 del

decreto legislativo n. 28 del 2011, ivi inclusi i  titoli  concessori

ove previsti,  il  preventivo  di  connessione  alla  rete  elettrica

accettato in via definitiva  e  la  registrazione  dell'impianto  sul

sistema Gaudi' validata dal gestore di rete;

b)  impianti  fotovoltaici:   ricorrono   entrambi   i   seguenti

requisiti:

1. sono solo di nuova costruzione e realizzati  con  componenti

di nuova costruzione;

2.  rispettano  le  disposizioni  di  cui   all'art.   65   del

decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con  legge  24  marzo

2012, n. 27, circa il divieto di accesso agli incentivi  statali  per

impianti con moduli collocati a terra in aree agricole;

c) impianti idroelettrici: fatti salvi i casi di rifacimento  che

non comportano un aumento della potenza media di concessione, ricorre

una delle seguenti condizioni:

1. e' rispettata una delle caratteristiche costruttive  di  cui

all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del

decreto 23 giugno 2016, da dimostrare mediante specifica attestazione

rilasciata  dall'ente  preposto  al  rilascio  della  concessione  di

derivazione, ove non gia' esplicitata nel titolo  concessorio  o  nel

relativo disciplinare;

2. la concessione di derivazione e' conforme alle  Linee  guida

per le valutazioni ambientali  ex  ante  delle  derivazioni  idriche,

approvate con d.d. n. 29/STA del 13  febbraio  2017,  in  particolare

alle tabelle 11 e 13 dell'allegato 1 del medesimo d.d. ed alle  Linee

guida per l'aggiornamento dei metodi di determinazione  del  deflusso

minimo vitale, approvate con il d.d. n. 30/STA del 13  febbraio  2017

nonche', come prescritto dal suddetto d.d. n. 29/STA del 13  febbraio

2017 in considerazione  delle  modifiche  fisiche  del  corpo  idrico

conseguenti la concessione medesima, alle condizioni di cui  all'art.

4, comma 7 della direttiva 2000/60/CE, come  recepite  dall'art.  77,

comma 10-bis del decreto legislativo n.  152/06.  La  conformita'  e'

verificata e dichiarata  dal  Sistema  nazionale  per  la  protezione

dell'ambiente (SNPA) su richiesta del concessionario e ai  soli  fini

dell'accesso alle tariffe di cui  al  presente  decreto,  a  supporto

dell'autorita' concedente, sulla base di  una  apposita  istruttoria.

L'autorita' concedente e' tenuta a fornire a SNPA ogni dato utile per

l'espletamento della verifica sopra richiamata. Il concessionario  e'

tenuto ad  allegare  la  medesima  verifica  alla  documentazione  da

trasmettere al GSE ai fini della  partecipazione  alle  procedure  di

asta e registro. Sulla base delle  richieste  pervenute  entro trenta

giorni dalla pubblicazione del presente  decreto,  SNPA  pubblica  il

calendario dell'avvio delle  istruttorie  e  aggiorna  semestralmente

tale calendario sulla  base  delle  domande  eventualmente  pervenute

successivamente. L'istruttoria  su  ciascuna  richiesta  si  completa

entro novanta giorni dalla data in cui tutti i sopra richiamati  dati

utili risultano  regolarmente  pervenuti.  I  costi  dell'istruttoria

sostenuti da SNPA per la verifica della conformita' sono a carico del

richiedente, secondo le regole  gia'  previste  per  l'autorizzazione

allo scarico ai sensi dell'art. 124, comma 11, del  medesimo  decreto

legislativo n. 152/06, precisate da SNPA sul  proprio  sito  internet

entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente

decreto.

6. Resta fermo il rispetto delle disposizioni di cui al decreto del

Ministro dello sviluppo economico  6  novembre  2014  in  materia  di

rimodulazione degli incentivi per la produzione  di  elettricita'  da

fonti rinnovabili diverse dal fotovoltaico.

7. Prima di  inoltrare  richiesta  di  accesso  agli  incentivi  il

soggetto responsabile e' tenuto ad aggiornare, se del  caso,  i  dati

dell'impianto su Gaudi'.

8.  L'accesso  agli  incentivi  di  cui  al  presente  decreto   e'

alternativo al ritiro dedicato di  cui  all'art.  13,  comma  3,  del

decreto legislativo n. 387 del 2003 e al meccanismo dello scambio sul

posto.

9. I soggetti che hanno avuto accesso  agli  incentivi  di  cui  al

presente decreto possono rinunciarvi prima del termine del periodo di

diritto;  in  tal  caso,  i  predetti  soggetti  sono   tenuti   alla

restituzione  degli  incentivi  netti  fruiti  fino  al  momento   di

esercizio dell'opzione. Il diritto all'esercizio di tale  opzione  e'

condizionato  alla  verifica   da   parte   del   GSE   dell'avvenuta

restituzione.

10. Possono partecipare alle procedure di registri anche  aggregati

costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo  gruppo  di  cui

all'art. 8, di potenza unitaria superiore a 20 kW, purche' la potenza

complessiva dell'aggregato sia inferiore a 1 MW.

11. Possono partecipare alle procedure di asta anche gli  aggregati

costituiti da piu' impianti appartenenti al medesimo gruppo,  di  cui

all'art. 11, di potenza unitaria superiore a 20 kW e non superiore  a

500 kW, purche' la potenza complessiva dell'aggregato  sia  uguale  o

superiore a 1 MW.

12. Non sono ammissibili ai meccanismi di incentivazione i progetti

e gli impianti per i quali il GSE abbia svolto o si sia  impegnato  a

svolgere attivita' di  supporto,  anche  in  termini  di  analisi  di

impatti ambientali e socio-economici, fatti salvi quelli per i  quali

le attivita' di supporto del GSE sono  rese  disponibili  in  maniera

trasparente e non discriminatoria a tutte le  categorie  di  soggetti

potenzialmente interessati nonche'  i  progetti  e  gli  impianti  di

pubbliche amministrazioni, limitatamente a  quelli  ammissibili  alle

procedure di registro.

13. Non sono ammissibili alle procedure di registro  interventi  di

potenziamento di un impianto, che  seguano  ad  altri  interventi  di

potenziamento  eseguiti  sullo  stesso  impianto  nell'ambito   delle

procedure di registro svolte ai sensi del presente  decreto,  qualora

con l'ultimo intervento di potenziamento si pervenga a un  incremento

complessivo della potenza dell'impianto pari o superiore a 1  MW.  In

caso di piu'  interventi  di  potenziamento  sullo  stesso  impianto,

devono trascorrere almeno tre anni tra l'uno e l'altro intervento.

14. Resta in ogni caso fermo il rispetto della disciplina  fiscale,

urbanistica e in materia di accatastamento di fabbricati.

                               Art. 4 

                  Modalita' e tempi di svolgimento 

                 delle procedure di asta e registro 

1. Fermo restando il limite di  applicazione  di  cui  all'art.  1,

comma 2, il GSE pubblica i bandi relativi alle procedure  di  asta  e

registro secondo le scadenze indicate  in  Tabella  1  e  secondo  le

seguenti modalita':

a) il periodo di presentazione delle domande di partecipazione e'

di trenta giorni decorrenti dalla data  di  pubblicazione  del  bando

indicata in Tabella 1;

b) la graduatoria e' formata e pubblicata sul sito  web  del  GSE

entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.

 

              =========================================

              |                   |  Data di apertura |

              |    N. procedura   |     del bando     |

              +===================+===================+

              |         1         | 30 settembre 2019 |

              +-------------------+-------------------+

              |         2         |  31 gennaio 2020  |

              +-------------------+-------------------+

              |         3         |   31 maggio 2020  |

              +-------------------+-------------------+

              |         4         | 30 settembre 2020 |

              +-------------------+-------------------+

              |         5         |  31 gennaio 2021  |

              +-------------------+-------------------+

              |         6         |   31 maggio 2021  |

              +-------------------+-------------------+

              |         7         | 30 settembre 2021 |

              +-------------------+-------------------+

              |               Tabella 1               |

              +---------------------------------------+

 

2. Ai fini della partecipazione alle procedure di cui al  comma  1,

il produttore invia al GSE:

a) copia della documentazione necessaria a comprovare il rispetto

dei requisiti generali di cui all'art. 3;

b) documentazione  necessaria  a  comprovare  il  possesso  delle

caratteristiche  necessarie  per  l'applicazione   dei   criteri   di

priorita' di cui  ai  Titoli  II  e  III,  ivi  compresa  l'eventuale

richiesta di applicazione del criterio di cui all'art.  9,  comma  2,

lettera f);

c)  documentazione  necessaria  a  comprovare  il  rispetto   dei

requisiti specifici per la partecipazione alle procedure d'asta.

3. La richiesta di cui  al  comma  2  e'  presentata  in  forma  di

dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto

del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

4. Entro la  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,  il  GSE,

attraverso l'esame della documentazione presentata ai sensi del comma

2, accerta il possesso dei  requisiti  generali  e  specifici  ovvero

delle caratteristiche necessarie per l'applicazione  dei  criteri  di

priorita'. Restano fermi gli eventuali successivi  controlli  di  cui

all'art. 42 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

                               Art. 5 

            Modalita' operative di accesso agli incentivi 

1. Le richieste di partecipazione alle procedure  di  accesso  agli

incentivi  sono  inviate  al  GSE,  esclusivamente  tramite  il  sito

www.gse.it, secondo modelli approntati e resi noti dallo stesso  GSE,

comprendenti la documentazione da  fornire,  strettamente  funzionali

alla verifica dei requisiti per la partecipazione  alle  procedure  e

dei criteri di priorita' per l'accesso agli incentivi.

2. Nel predisporre i modelli di cui al comma 1, il GSE si attiene a

principi   di    semplificazione,    economicita',    efficienza    e

proporzionalita' dell'attivita' amministrativa.

3. Il GSE predispone i modelli di cui al comma 1, in modo tale  che

il soggetto responsabile sia portato  a  conoscenza  con  la  massima

chiarezza degli adempimenti e delle modalita' di compilazione nonche'

delle conseguenze  penali  e  amministrative  derivanti  dalle  false

dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e  47  del decreto  del

Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

                               Art. 6 

         Vita media utile convenzionale e periodo di diritto 

                     ai meccanismi incentivanti 

1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  il  periodo  di  diritto  ai

meccanismi  incentivanti  per  gli  impianti   nuovi,   integralmente

ricostruiti, riattivati, oggetto di intervento di  rifacimento  o  di

potenziamento e' pari alla vita  media  utile  convenzionale,  i  cui

valori sono riportati in Allegato 1, fatto salvo quanto  previsto  ai

commi 3 e 4.

2. Il periodo di diritto ai meccanismi incentivanti  decorre  dalla

data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.

3. Il periodo per il quale si ha diritto ai meccanismi incentivanti

e'  considerato  al  netto  di  eventuali  fermate,  disposte   dalle

competenti autorita', secondo  la  normativa  vigente,  per  problemi

connessi alla sicurezza della rete elettrica riconosciuti dal gestore

di  rete,  per  eventi  calamitosi  riconosciuti   dalle   competenti

autorita', per altre cause di forza  maggiore  riscontrate  dal  GSE,

nonche', per gli impianti sottoposti  a  rinnovo  dell'autorizzazione

integrata ambientale, dei  tempi  di  fermo  causati  da  ritardo  di

rilascio della predetta autorizzazione da parte  dell'Amministrazione

competente  per  cause  non  dipendenti  da  atti   o   comportamenti

imputabili allo stesso produttore.  A  tal  fine,  al  produttore  e'

concessa un'estensione del  periodo  nominale  di  diritto,  pari  al

periodo complessivo di fermate di cui al presente comma.  Il  periodo

per il quale si ha diritto ai  meccanismi  incentivanti,  incluso  il

periodo ai sensi di precedenti provvedimenti  di  incentivazione,  e'

inoltre  considerato  al  netto   di   eventuali   fermate   per   la

realizzazione di interventi di  ammodernamento  e  potenziamento  non

incentivati, riconosciuti come tali dal GSE.  In  tale  ultimo  caso,

l'estensione  del  periodo  nominale  di  diritto,  non  puo'  essere

comunque superiore a dodici mesi.

4. L'erogazione degli incentivi e' sospesa  nelle  ore  in  cui  si

registrano prezzi zonali orari pari a zero, per un periodo  superiore

a sei  ore  consecutive.  Il  periodo  di   diritto   ai   meccanismi

incentivanti e' conseguentemente calcolato al netto delle ore  totali

in cui si e' registrata tale sospensione. La stessa  disposizione  si

riferisce al caso  in  cui  si  registrino  prezzi  negativi,  quando

saranno introdotti nel regolamento del mercato elettrico italiano.

                               Art. 7 

     Determinazione delle tariffe incentivanti e degli incentivi 

 

1. La tariffa di riferimento per gli impianti di nuova  costruzione

che rientrano nell'ambito di applicazione del presente decreto e':

a) la tariffa di cui all'allegato 1 del decreto 23  giugno  2016,

comprensiva delle eventuali riduzioni ivi previste, per gli  impianti

iscritti in posizione utile nelle procedure  di  registro  svolte  ai

sensi del presente decreto, che non si avvalgono o per i quali non si

applicano i criteri di cui all'art. 9, comma 2, lettere a), d), e) ed

f), e che entrano in esercizio entro un anno dalla data di entrata in

vigore del presente  decreto,  ferma  restando  l'applicazione  della

decurtazione eventualmente  offerta  in  applicazione  dell'art.  10,

comma 3, lettera c), dello stesso decreto 23 giugno 2016;

b) le tariffe di cui all'allegato 1 al presente decreto per tutti

gli altri impianti, ivi inclusi gli impianti fotovoltaici che entrano

in esercizio entro  un  anno  dall'entrata  in  vigore  del  presente

decreto.

2. La tariffa offerta  e'  stabilita  applicando  alla  tariffa  di

riferimento una riduzione percentuale  pari  all'offerta  di  ribasso

formulata dal  produttore  nell'ambito  delle  procedure  di  asta  e

registro.

3. La tariffa spettante e' pari alla tariffa offerta  ulteriormente

ridotta nei seguenti casi:

a) dell'1% all'anno fino  alla  data  di  entrata  in  esercizio,

applicata  per  la  prima  volta  decorsi  15  mesi  dalla  data   di

comunicazione di esito positivo delle procedure di asta e registro;

b) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di

cui all'art. 10, comma 2, e all'art. 17, comma 7;

c) nel caso di  ottenimento  di  contributi  in  conto  capitale,

secondo le modalita' di cui all'allegato 1;

d) impiego di componenti rigenerati di cui al comma 11, in misura

indicata allo stesso comma 11;

e) mancato rispetto dei tempi massimi di entrata in esercizio  di

cui all'art. 10, comma 3;

f) del 50% nei casi di trasferimenti a terzi di cui  all'art.  9,

comma 5, e all'art. 14, comma 7.

4. La tariffa spettante stabilita ai sensi dei commi 2  e  3  resta

ferma per l'intero periodo di diritto agli incentivi.

5.  Per  gli   impianti   oggetto   di   integrale   ricostruzione,

riattivazione, rifacimento, potenziamento e per gli impianti  ibridi,

alla tariffa spettante, determinata con le modalita' di cui ai  commi

1, 2 e 3, si applicano le  condizioni  e  le  modalita'  indicate  in

Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.

6. Ferme  restando  le  determinazioni  dell'ARERA  in  materia  di

dispacciamento, per gli impianti di potenza non superiore  a  250  kW

che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto, il  GSE

provvede,  ove  richiesto  da  produttore,  al  ritiro   dell'energia

elettrica, erogando, sulla  produzione  netta  immessa  in  rete,  la

tariffa spettante omnicomprensiva.

7. Per gli impianti diversi da quelli di cui al  comma  6,  il  GSE

calcola la  componente  incentivo  come  differenza  tra  la  tariffa

spettante e il prezzo zonale orario di mercato dell'energia elettrica

e, ove tale differenza sia positiva,  eroga  gli  importi  dovuti  in

riferimento  alla  produzione  netta  immessa  in  rete,  secondo  le

modalita' individuate all'art. 25 del decreto  23  giugno  2016.  Nel

caso  in  cui  la  predetta  differenza  risulti  negativa,  il   GSE

conguaglia o  provvede  a  richiedere  al  soggetto  responsabile  la

restituzione o corresponsione dei relativi importi. In tutti i  casi,

l'energia prodotta da questi impianti resta nella disponibilita'  del

produttore.

8. I produttori degli impianti di cui al comma 6, che hanno  scelto

di mantenere l'energia nella propria disponibilita', possono comunque

richiedere  al  GSE  di   cambiare   le   modalita'   di   erogazione

dell'incentivo optando per la tariffa omnicomprensiva.  Il  passaggio

da un sistema all'altro e' consentito  per  non  piu'  di  due  volte

durante l'intero periodo di incentivazione.

9. Fermi restando i commi 10 e 11 dell'art. 3, ai fini del presente

decreto, per la  determinazione  della  potenza  degli  impianti,  si

applica l'art. 5, comma 2, del decreto 23 giugno 2016,  tenuto  conto

delle definizioni richiamate all'art. 2. Per gli impianti  ibridi  si

fa riferimento alla potenza complessiva dell'impianto.

10. Gli impianti fotovoltaici di cui al  gruppo  A-2  dell'art.  8,

hanno diritto, in aggiunta agli incentivi sull'energia  elettrica,  a

un premio pari a 12 €/MWh, erogato su tutta  l'energia  prodotta.  Il

Gse rende nota la documentazione da fornire per attestare la corretta

rimozione e smaltimento dell'eternit e dell'amianto, per accedere  al

premio.

11. Per gli impianti che accedono agli incentivi mediante procedure

di registro e per la  cui  realizzazione  sono  impiegati  componenti

rigenerati, la tariffa offerta di cui al comma 2 e' ridotta del  20%.

A  tal  fine,  i  produttori  di  impianti  ammessi  agli   incentivi

presentano al GSE apposita dichiarazione circa l'utilizzo o  meno  di

componenti rigenerati. Resta fermo che i componenti rigenerati devono

rispettare i requisiti  precisati  dalle  procedure  GSE  applicative

dell'art. 30 del decreto ministeriale 23 giugno 2016.

12. Per gli impianti di potenza fino a 100  kW  su  edifici,  sulla

quota di produzione netta consumata in sito e' attribuito  un  premio

pari a 10 €/MWh, cumulabile con il premio di  cui  al  comma  10.  Il

premio e' riconosciuto a posteriori a condizione che, su base  annua,

l'energia autoconsumata sia superiore al 40% della  produzione  netta

dell'impianto.

Titolo II
Procedure per l'iscrizione a registro

                               Art. 8 

             Contingenti di potenza messi a disposizione 

 

1. I bandi sono organizzati in quattro gruppi:

gruppo A:

i. impianti eolici;

ii. impianti fotovoltaici;

gruppo A-2:

i.  impianti  fotovoltaici  i  cui  moduli  fotovoltaici   sono

installati in sostituzione  di  coperture  di  edifici  e  fabbricati

rurali su  cui  e'  operata  la  completa  rimozione  dell'eternit  o

dell'amianto. La superficie dei moduli non puo'  essere  superiore  a

quella della copertura rimossa;

gruppo B:

i. impianti idroelettrici;

ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione;

gruppo C:

i.  impianti  oggetto  di  rifacimento  totale  o  parziale   e

rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i) e gruppo B.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art.  20,  la  potenza  messa  a

disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 2.

 

=====================================================================

|                | Gruppo A  |Gruppo A-2|             |             |

|  N. procedura  |   [MW]    |   [MW]   |Gruppo B [MW]|Gruppo C [MW]|

+================+===========+==========+=============+=============+

|       1        |    45     |   100    |     10      |     10      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|       2        |    45     |   100    |     10      |     10      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|       3        |    100    |   100    |     10      |     10      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|       4        |    100    |   100    |     10      |     10      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|       5        |    120    |   100    |     10      |     20      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|       6        |    120    |   100    |     10      |     20      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|       7        |    240    |   200    |     20      |     40      |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|     Totale     |    770    |   800    |     80      |     120     |

+----------------+-----------+----------+-------------+-------------+

|                             Tabella 2                             |

+-------------------------------------------------------------------+

3. Per gli impianti di cui ai gruppi A, A-2 e B  si  applicano  gli

articoli 9 e 10, per gli impianti di  cui  al  gruppo  C  si  applica

l'art. 17.

                               Art. 9 

               Requisiti e modalita' per la richiesta 

              di partecipazione e criteri di selezione 

 

1. Nella  richiesta  di  partecipazione  il  soggetto  responsabile

indica l'eventuale riduzione percentuale  offerta  sulla  tariffa  di

riferimento. Tale riduzione non puo' essere superiore al 30%. Non  e'

consentita  l'integrazione  della  dichiarazione  e   dei   documenti

presentati dopo la chiusura della procedura di registro.

2. Il GSE forma e pubblica la graduatoria sul suo sito,  secondo  i

seguenti criteri di priorita', da applicare in  ordine  gerarchico  a

ciascuno dei gruppi, fino a saturazione del contingente di potenza:

a) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di

discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore

sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al

rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento

delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel

titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti,

nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per

le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica

ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di

cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

b) per il gruppo A2: impianti realizzati, nell'ordine, su scuole,

ospedali, edifici pubblici;

c) per il gruppo B:

i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano,

nell'ordine, le caratteristiche costruttive di cui all'art. 4,  comma

3, lettera b), punti i., ii., iii, e iv. del decreto 23 giugno 2016;

ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di

depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del

digestato;

d) per tutti i gruppi: impianti connessi in parallelo con la rete

elettrica  e  con  colonnine  di  ricarica  di  auto  elettriche,   a

condizione che la potenza complessiva di ricarica sia  non  inferiore

al 15% della potenza dell'impianto e che ciascuna colonnina abbia una

potenza non inferiore a 15 kW;

e) per tutti i gruppi: aggregati di impianti, di cui all'art.  3,

comma 10;

f) per tutti i gruppi:  maggiore  riduzione  percentuale  offerta

sulla tariffa di riferimento  di  cui  all'allegato  1  del  presente

decreto;

g) minor valore della tariffa offerta,  calcolata  tenendo  conto

dalla riduzione percentuale offerta;

h) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda

di partecipazione alla procedura.

3. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle

graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel

caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto

ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, e' facolta'

del soggetto accedere agli incentivi per la quota  parte  di  potenza

rientrante nel contingente.

4. La graduatoria pubblicata non e' soggetta a scorrimento.

5. Il trasferimento a terzi di un impianto  iscritto  nei  registri

prima  della  sua  entrata  in  esercizio  e  della   stipula   della

convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma  2,  lettera  d),

del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del 50%

della tariffa offerta.

6. Gli impianti a registro di  potenza  superiore  a  100  kW  sono

tenuti al  versamento  di  una  cauzione  provvisoria  e  definitiva,

secondo le modalita' di cui agli articoli 14 e 15. A  tali  fini,  la

misura percentuale della cauzione definitiva e' pari al 2% del  costo

di  investimento  previsto  per   la   realizzazione   dell'impianto,

convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I

dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016 e dall'art. 12,  comma  3,

per gli impianti fotovoltaici.

7. Nel caso di aggregati  di  impianti,  ciascuno  dei  criteri  di

priorita' di cui al comma 2 si applica qualora ricorra per tutti  gli

impianti dell'aggregato, con le seguenti ulteriori precisazioni:

a) con riferimento alla lettera f), gli aggregati partecipano con

la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli impianti che lo

compongono;

b) con riferimento alla lettera g), si utilizza il valore massimo

risultante dall'applicazione della riduzione  percentuale  a  ciascun

impianto.

                               Art. 10 

               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi 

       di incentivazione per gli impianti iscritti al registro 

 

1. Gli impianti iscritti in posizione utile a registro  entrano  in

esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di

pubblicazione della graduatoria:

 

               =======================================

               |                           |  Mesi   |

               +===========================+=========+

               |Eolico onshore             |    24   |

               +---------------------------+---------+

               |Idroelettrico (*)          |    31   |

               +---------------------------+---------+

               |Solare fotovoltaico (**)   |    19   |

               +---------------------------+---------+

               |Tutte le altre fonti e     |         |

               |tipologie di impianto      |    31   |

               +---------------------------+---------+

               |(*) Per impianti idroelettrici con   |

               |lavori geologici in galleria         |

               |finalizzati a migliorare l'impatto   |

               |ambientale il termine e' elevato a   |

               |39 mesi.                             |

               |(**) Per il gruppo A-2 il termine    |

               |e' elevato a 24 mesi. Per impianti   |

               |nella titolarita' della PA i         |

               |termini sono incrementati di 6 mesi  |

               +---------------------------+---------+

2. Il mancato rispetto dei termini  di  cui  al  comma  1  comporta

l'applicazione di una decurtazione della tariffa offerta  dello  0,5%

per ogni mese di ritardo, nel limite massimo di 6  mesi  di  ritardo.

Decorso il predetto termine massimo, l'impianto  decade  dal  diritto

all'accesso ai benefici. Tali termini sono da  considerare  al  netto

dei tempi di fermo nella realizzazione dell'impianto  e  delle  opere

connesse, derivanti da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati

dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore

riscontrate dal GSE.

3. Per gli impianti  che  non  entrano  in  esercizio  nel  termine

indicato al comma 2 e che  decadono  dal  beneficio,  e  che  vengano

successivamente  riammessi  con  altra  procedura  ai  meccanismi  di

incentivazione la tariffa offerta e' ridotta  del  5%  rispetto  alla

tariffa spettante applicabile  alla  data  di  entrata  in  esercizio

dell'impianto.

4. I soggetti inclusi nelle graduatorie di cui al comma 1  possono,

entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,

comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Per

i soggetti che effettuano la predetta comunicazione di rinuncia,  non

si applica il comma 3.

Titolo III
Procedure d'asta

                               Art. 11 

             Contingenti di potenza messi a disposizione 

1. I bandi sono organizzati in tre gruppi:

gruppo A:

i. impianti eolici;

ii. impianti fotovoltaici;

gruppo B:

i. impianti idroelettrici;

ii. impianti a gas residuati dei processi di depurazione.

gruppo C:

i.  impianti  oggetto  di  rifacimento  totale  o  parziale   e

rientranti nelle tipologie di cui al gruppo A, lettera i.,  e  gruppo

B, lettere i. e ii.

2. Fatto salvo quanto previsto all'art.  20,  la  potenza  messa  a

disposizione in ogni bando e' pari a quella indicata in Tabella 3:

 

=====================================================================

|   N. procedura    |Gruppo A [MW]| Gruppo B [MW]  | Gruppo C [MW]  |

+===================+=============+================+================+

|         1         |     500     |       5        |       60       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|         2         |     500     |       5        |       60       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|         3         |     700     |       10       |       60       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|         4         |     700     |       15       |       60       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|         5         |     700     |       15       |       80       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|         6         |     800     |       20       |      100       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|         7         |    1600     |       40       |      200       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|      Totale       |    5500     |      110       |      620       |

+-------------------+-------------+----------------+----------------+

|                             Tabella 3                             |

+-------------------------------------------------------------------+

 

3. Per gli impianti di cui  ai  gruppi  A  e  B  si  applicano  gli

articoli da 12 a 16 e  per  gli  impianti  di  cui  al  gruppo  C  si

applicano gli articoli 13 e 17.

                               Art. 12 

           Requisiti specifici dei soggetti e dei progetti 

1.  Possono  partecipare   alle   procedure   d'asta   i   soggetti

responsabili dotati di solidita' finanziaria  ed  economica  adeguata

alle iniziative per le quali  chiedono  l'accesso  ai  meccanismi  di

incentivazione, dimostrata dal possesso di almeno  uno  dei  seguenti

requisiti:

a) dichiarazione di un istituto bancario che attesti la capacita'

finanziaria ed  economica  del  soggetto  partecipante  in  relazione

all'entita' dell'intervento, tenuto conto della  redditivita'  attesa

dall'intervento stesso e della capacita' finanziaria ed economica del

gruppo societario di appartenenza, ovvero, in alternativa,  l'impegno

del medesimo istituto a finanziare l'intervento;

b) capitalizzazione, in termini di capitale  sociale  interamente

versato e/o di versamenti in conto futuro aumento  capitale,  il  cui

valore minimo e' stabilito in relazione all'investimento previsto per

la realizzazione dell'impianto,  convenzionalmente  fissato  come  da

tabella I dell'allegato 2 del decreto 23 giugno 2016, nella  seguente

misura:

i. il 10% sulla parte dell'investimento fino a cento milioni di

euro;

ii. il 5% sulla parte dell'investimento eccedente cento milioni

di euro e fino a duecento milioni di euro;

iii. il 2% sulla parte dell'investimento  eccedente  i duecento

milioni di euro.

2. I soggetti di cui al comma 1, a garanzia  della  reale  qualita'

del progetto, sono tenuti a presentare una  cauzione  provvisoria  in

fase di iscrizione alle procedure d'asta e una cauzione definitiva in

seguito alla comunicazione di esito positivo della procedura  d'asta,

con le modalita' indicate agli articoli 14 e 15.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il costo  di  investimento  degli

impianti fotovoltaici e' convenzionalmente fissato in 1000 €/kW.

4. Sono esclusi dalle procedure  d'asta  i  soggetti  per  i  quali

ricorre una delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del  decreto

legislativo n. 50 del 2016 e successive modificazioni e integrazioni.

5. Per gli aggregati di impianti, di cui all'art. 3, comma  11,  la

misura della capitalizzazione, di cui al comma 1, lettera b), e delle

cauzioni, di cui al comma 2, e' dimezzata.

 

                               Art. 13 

                        Valori a base d'asta 

                e valore minimo comunque riconosciuto 

 

1. L'asta al ribasso e' realizzata  tramite  offerte  di  riduzione

percentuale sulla tariffa di riferimento.

2. Sono escluse dalla valutazione le offerte di riduzione inferiori

al 2% della base d'asta e quelle superiori al 70%.

3. Nel caso in cui in una procedura pervengano una o  piu'  offerte

con riduzione al valore del 70%, nella successiva  procedura  saranno

escluse le offerte di riduzione superiori all'80%. Nel  caso  in  cui

pervengano,  nelle  successive  procedure,  una  o  piu'  offerte  di

riduzione  al  valore  dell'80%,  nelle  procedure  seguenti  saranno

escluse le offerte di riduzione  superiori  al  90%.  4.  La  tariffa

offerta minima comunque riconosciuta, nei limiti del contingente,  e'

quella  corrispondente  alla  riduzione  percentuale  massima   della

tariffa posta a base d'asta, come individuata al comma 2 e  al  comma

3,  a  condizione  che  siano   rispettati   i   requisiti   per   la

partecipazione alle procedure, stabiliti dal presente titolo.

 

                               Art. 14 

            Obblighi di allegazioni per la partecipazione 

     alle procedure d'asta e modalita' di selezione dei progetti 

1.  La  richiesta  di  partecipazione  alla  procedura  d'asta   e'

formulata  al  GSE  con  l'indicazione  della  riduzione  percentuale

offerta sulla tariffa di riferimento, di cui all'art. 13.

2. In fase di richiesta di accesso all'asta i soggetti  richiedenti

trasmettono:

a)  una  cauzione  provvisoria,  con  durata  non  inferiore   al

centoventesimo giorno successivo alla data di comunicazione di  esito

della procedura d'asta, a garanzia della qualita' del progetto, nella

misura del 50% della cauzione definitiva;

b) l'impegno a prestare la cauzione definitiva a  garanzia  della

realizzazione degli impianti e a  trasmettere  la  medesima  cauzione

entro  90  giorni  dalla  pubblicazione  con  esito  positivo   della

graduatoria.

3. La graduatoria e' formata in base  al  criterio  della  maggiore

riduzione  percentuale  dell'offerta.  Gli  aggregati   di   impianti

partecipano con la stessa riduzione percentuale, riferita a tutti gli

impianti che lo compongono. Non e'  consentita  l'integrazione  della

dichiarazione e dei  documenti  presentati  dopo  la  chiusura  della

procedura d'asta.

4. A parita' di  riduzione  offerta,  ivi  inclusa  quella  di  cui

all'art. 13, comma 4, si applicano i seguenti ulteriori  criteri,  in

ordine di priorita':

a) possesso di un rating di legalita', di cui all'art. 5-ter  del

decreto-legge n. 1 del 2012, convertito dalla legge n. 27  del  2012,

pari ad almeno due «stellette»;

b) per il gruppo A: impianti realizzati su discariche e lotti  di

discarica chiusi e ripristinati, cave non suscettibili  di  ulteriore

sfruttamento  estrattivo  per  le  quali  l'autorita'  competente  al

rilascio dell'autorizzazione abbia attestato l'avvenuto completamento

delle attivita' di recupero  e  ripristino  ambientale  previste  nel

titolo autorizzatorio nel rispetto  delle  norme  regionali  vigenti,

nonche' su aree, anche comprese nei siti di interesse nazionale,  per

le quali sia stata rilasciata la certificazione di avvenuta  bonifica

ai sensi dell'art. 242, comma 13, del decreto  legislativo  3  aprile

2006, n. 152 ovvero per le quali risulti chiuso  il  procedimento  di

cui all'art. 242, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

c) per il gruppo B:

i.   impianti   idroelettrici:   impianti    che    rispettano,

nell'ordine, almeno una  delle  caratteristiche  costruttive  di  cui

all'art. 4, comma 3, lettera b),  punti  i.,  ii.,  iii.  e  iv.  del

decreto 23 giugno 2016;

ii. impianti  alimentati  da  gas  residuati  dai  processi  di

depurazione: impianti che prevedono la  copertura  delle  vasche  del

digestato;

d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda

di partecipazione alla procedura.

5. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle

graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel

caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto

ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto

puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota

parte di potenza rientrante nel contingente.

6. Le graduatorie pubblicate non sono soggette a scorrimento.

7. Il trasferimento a terzi di  un  impianto  aggiudicatario  della

procedura d'asta prima della sua entrata in esercizio e della stipula

della convenzione con il GSE ai sensi dell'art. 24, comma 2,  lettera

d), del decreto legislativo n. 28 del 2011, comporta la riduzione del

50% della tariffa offerta.

 

                               Art. 15 

               Adempimenti per l'accesso ai meccanismi 

          di incentivazione dopo lo svolgimento delle aste 

1. Entro quindici giorni dalla data di comunicazione di esito della

procedura d'asta, il GSE restituisce la cauzione provvisoria  di  cui

all'art. 12, comma 2, ai soggetti che, in esito della procedura,  non

sono risultati aggiudicatari.

2.  Entro  novanta  giorni  dalla  comunicazione  di  esito   della

procedura d'asta, il soggetto aggiudicatario e' tenuto a costituire a

favore del GSE la cauzione  definitiva.  Entro  quindici  giorni  dal

ricevimento della cauzione definitiva, il GSE restituisce la cauzione

provvisoria. Qualora la cauzione definitiva non sia costituita  entro

detto termine, il GSE escute la cauzione provvisoria  e  l'iniziativa

decade dal diritto d'accesso all'incentivo.

3. La cauzione definitiva di cui al comma 2  deve  essere  prestata

sotto forma di fideiussione rilasciata da istituti bancari, in misura

pari al 10% del costo di investimento previsto per  la  realizzazione

dell'impianto per  il  quale  si  partecipa  alla  procedura  d'asta,

convenzionalmente fissato pari al 90% dei costi di cui alla tabella I

dell'Allegato 2 del decreto 23 giugno 2016.  La  cauzione,  che  deve

essere di durata annuale automaticamente rinnovabile, e' costituita a

favore del GSE a titolo di penale in caso  di  mancato  rispetto  dei

termini per l'entrata in esercizio dell'impianto. La  cauzione  cosi'

prestata deve essere incondizionata  ed  a  prima  richiesta  e  deve

espressamente contenere la rinuncia  del  beneficio  alla  preventiva

escussione del debitore principale e il pagamento entro trenta giorni

a semplice richiesta del GSE.

4.  I  soggetti  aggiudicatari  della  procedura   d'asta   possono

comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento. Nel

caso tale rinuncia sia  comunicata  entro  sei  mesi  dalla  data  di

pubblicazione della graduatoria, il GSE escute il 30% della  cauzione

definitiva; nel caso sia comunicata fra sei e dodici mesi dalla  data

di pubblicazione della  graduatoria,  il  GSE  escute  il  50%  della

cauzione definitiva; successivamente  il  GSE  provvede  ad  escutere

l'intera cauzione definitiva.

5.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in

esercizio  entro  i  seguenti  termini,  decorrenti  dalla  data   di

comunicazione dell'esito della procedura d'asta:

 

                =====================================

                |                         |  Mesi   |

                +=========================+=========+

                |Eolico onshore           |   31    |

                +-------------------------+---------+

                |Solare fotovoltaico      |   24    |

                +-------------------------+---------+

                |Altre fonti e tipologie  |         |

                |di impianto              |   51    |

                +-------------------------+---------+


6. I termini di cui al comma 5 sono da  considerare  al  netto  dei

tempi di  fermo  nella  realizzazione  dell'impianto  e  delle  opere

connesse derivanti  da  eventi  calamitosi  che  risultino  attestati

dall'autorita'  competente,  e  da  altre  cause  di  forza  maggiore

riconosciute dal GSE.

7. La cauzione definitiva e' svincolata alla data  di  stipula  del

contratto di diritto privato con il GSE ai sensi dell'art. 24,  comma

2, lettera d), del decreto legislativo n. 28  del  2011.  Decorso  il

termine massimo di cui al comma 5, il  soggetto  responsabile  decade

dal diritto di accesso agli incentivi e il GSE escute la cauzione.

8. Le somme derivanti dalle cauzioni escusse dal GSE  sono  versate

alla cassa per i Servizi energetici e ambientali a valere  sul  conto

per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate.

                               Art. 16 

                Partecipazione alle procedure di asta 

              di impianti ubicati in altri Stati membri 

 

1. Gli impianti ubicati sul territorio di Stati membri  dell'Unione

europea o di Stati terzi confinanti con l'Italia e con i quali la  UE

ha stipulato un accordo di libero scambio, che esportano  fisicamente

la loro produzione in Italia, possono partecipare alle  procedure  di

asta indette ai sensi del  Titolo  III  del  presente  decreto,  alle

condizioni e secondo le modalita' indicate nel presente articolo.

2. Sono ammessi alle procedure d'asta gli impianti di cui al  comma

1 a condizione che:

a) esista un accordo con lo Stato membro o  con  lo  Stato  terzo

confinante in cui e'  ubicato  l'impianto,  redatto  ai  sensi  degli

articoli da 5 a 10 o dell'art. 11 della direttiva 2009/28/CE;

b) l'accordo stabilisca un sistema di reciprocita' e le modalita'

con   le   quali   e'   fornita   prova   dell'importazione    fisica

dell'elettricita' rinnovabile;

c)  gli  impianti  posseggano  tutti  i  requisiti  soggettivi  e

oggettivi richiesti dal presente decreto agli  impianti  ubicati  sul

territorio nazionale, comprovati secondo modalita' indicate dal GSE.

3. La potenza massima PUE resa disponibile nelle  procedure  d'asta

per gli impianti di cui al comma 1, e'  calcolata  sulla  base  della

seguente formula: 

4. Trenta giorni prima dell'indizione di ciascuna procedura d'asta,

il GSE verifica la sussistenza delle condizioni di cui  al  comma  2,

lettere a) e b), e in caso positivo:

a) rende nota la potenza resa disponibile ai sensi del  comma  3,

facendo riferimento agli ultimi dati resi disponibili da Eurostat;

b) inserisce le richieste di accesso agli  incentivi  provenienti

dagli impianti di cui al comma 1 nelle graduatorie formate  ai  sensi

dell'art. 14 sulla base dei criteri generali ivi indicati, nel limite

del valore PUE di cui al comma  3  e  fino  al  raggiungimento  della

potenza massima disponibile.

Titolo IV
Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti oggetto di interventi di rifacimento totale o parziale

                               Art. 17 

                    Rifacimenti totali e parziali 

1. Il GSE avvia specifiche procedure  d'asta  e  registro,  con  le

medesime tempistiche previste per le altre tipologie  di  intervento.

Sono ammessi alla procedura gli impianti che  rispettano  i  seguenti

requisiti:

a) sono in esercizio da un periodo pari almeno ai due terzi della

vita utile convenzionale dell'impianto;

b) non beneficiano, alla data di pubblicazione  della  procedura,

di incentivi sulla produzione energetica attribuiti ai sensi di norme

statali;

c) rispettano i requisiti previsti dal decreto 6 novembre 2014.

2. Le graduatorie sono formate in base al criterio  della  maggiore

riduzione  percentuale  dell'offerta   rispetto   alla   tariffa   di

riferimento, fermo restando che l'incentivo viene calcolato, rispetto

alla tariffa aggiudicata, secondo le modalita' di cui all'art. 7. Non

e' consentita l'integrazione  della  dichiarazione  e  dei  documenti

presentati dopo la chiusura delle procedure di registro e di asta.

3.  A  parita'  di  riduzione  offerta,  si  applicano  i  seguenti

ulteriori criteri, in ordine di priorita':

a)  anzianita'  della  data  di  prima   entrata   in   esercizio

dell'impianto;

b) maggiore estensione del periodo di  esercizio  in  assenza  di

incentivo;

c) per impianti eolici: minore entita' dell'energia elettrica non

prodotta  nell'ultimo  anno  solare  di  produzione  dell'impianto  a

seguito dell'attuazione di  ordini  di  dispacciamento  impartiti  da

Terna;

d) anteriorita' della data ultima di completamento della  domanda

di partecipazione alla procedura.

4. Sono ammessi all'incentivazione gli  impianti  rientranti  nelle

graduatorie, nel limite dello specifico contingente di  potenza.  Nel

caso in cui la disponibilita' del contingente per  l'ultimo  impianto

ammissibile sia minore dell'intera potenza dell'impianto, il soggetto

puo' richiedere l'accesso agli  incentivi  limitatamente  alla  quota

parte di potenza rientrante nel contingente.

5. Le graduatorie non sono soggette a scorrimento.

6.  Gli  impianti  inclusi  nelle  graduatorie  devono  entrare  in

esercizio  entro  i  termini  indicati  nella  sottostante   tabella,

decorrenti dalla data della comunicazione  di  esito  positivo  della

domanda di ammissione all'intervento di rifacimento.

                   =======================================

               |                           |  Mesi   |

               +===========================+=========+

               |Eolico onshore             |    16   |

               +---------------------------+---------+

               |Idroelettrico (*)          |    36   |

               +---------------------------+---------+

               |Gas residuati dai processi |         |

               |di depurazione             |    24   |

               +---------------------------+---------+

               |(*) Per impianti idroelettrici con   |

               |con lavori geologici in galleria     |

               |finalizzati a migliorare l'impatto   |

               |ambientale e per impianti a bacino   |

               |di potenza superiore a 10 MW         |

               |il termine e' elevato a 48 mesi.     |

               +---------------------------+---------+

 

7. Il mancato rispetto di tali termini comporta  l'applicazione  di

una decurtazione della tariffa offerta, dello 0,5% per ogni  mese  di

ritardo, nel limite massimo di 8 mesi di ritardo. Tali  termini  sono

da considerare al  netto  dei  tempi  di  fermo  nella  realizzazione

dell'intervento  derivanti  da  eventi   calamitosi   che   risultino

attestati dall'autorita' competente, da altre cause di forza maggiore

riscontrate dal GSE.

8. I soggetti inclusi nella graduatoria di cui al comma 4  possono,

entro  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  graduatoria,

comunicare al GSE la rinuncia alla realizzazione dell'intervento.

9. Ai fini del calcolo del parametro R, il  costo  di  investimento

previsto per la realizzazione dell'impianto  e'  individuato  con  le

medesime modalita' di cui all'art. 9, comma 6.

Titolo V
Contratti di lungo termine

                               Art. 18 

       Contrattazione di lungo termine di energia rinnovabile 

 

1. Entro centottanta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del

presente decreto il GME, sulla base dei criteri di  cui  al  presente

articolo, avvia una consultazione pubblica per la predisposizione  di

una disciplina per la realizzazione di una piattaforma di mercato per

la negoziazione di lungo termine di energia da fonti rinnovabili.  La

predetta disciplina e' approvata con le modalita' di cui all'art.  5,

comma 1,  del  decreto  legislativo  n.  79  del  1999  e  successive

modificazioni.

2. Possono accedere alla piattaforma di mercato di cui al  comma  1

le offerte di produttori di energia da impianti a  fonti  rinnovabili

aventi tutte le seguenti caratteristiche:

a) gli impianti devono essere di nuova costruzione, integralmente

ricostruiti o riattivati, oggetto di un intervento di potenziamento o

di rifacimento, cosi' come definiti dal decreto 23 giugno 2016;

b)   gli   impianti   devono   essere   entrati   in    esercizio

successivamente al 1° gennaio 2017;

c)  gli  impianti  non  beneficiano  di  incentivi   sull'energia

prodotta.

3. Nell'ambito della piattaforma di mercato  di  cui  al  comma  1,

possono formulare offerte i soggetti titolari di impianti di  cui  al

comma 2 non  ancora  in  esercizio,  ma  dotati  di  tutti  i  titoli

abilitativi alla costruzione e all'esercizio, dei titoli  concessori,

ove previsti, e del preventivo di  connessione  alla  rete  elettrica

accettato in via definitiva. In tal caso, le  offerte  sono  riferite

alla produzione dell'impianto successiva  alla  data  di  entrata  in

esercizio.

4. Il produttore che intende accedere alla piattaforma  di  cui  al

comma 1 formula richiesta al GSE per la qualifica  dell'impianto.  Il

GSE verifica il rispetto  delle  condizioni  di  cui  al  comma  2  e

rilascia la relativa qualifica entro 60 giorni, dandone comunicazione

al GME. Gli esiti  della  qualifica  sono  successivamente  trasmessi

all'acquirente dell'energia prodotta. Gli  impianti  qualificati  non

possono partecipare alle procedure di  asta  e  registro  di  cui  al

presente decreto.

5. Fermo restando il comma 2, i soggetti titolari degli impianti  e

gli acquirenti possono partecipare alla piattaforma in forma  singola

o associata, ovvero mediante aggregatori.

6. L'ARERA adotta, se necessario, disposizioni atte a rimuovere  le

eventuali  barriere  regolatorie  per  il  finanziamento   di   nuove

iniziative a fonti rinnovabili tramite il meccanismo  di  mercato  di

cui al presente articolo. L'Arera stabilisce  altresi'  le  modalita'

con le quali sono coperte le spese per lo sviluppo della  piattaforma

di cui al comma 1 e le modalita' con le quali le medesime spese e  le

spese di gestione sono recuperate  dai  soggetti  che  accedono  alla

piattaforma.

7.  Il  GSE  sottopone  al  Ministero  dello  sviluppo   economico,

entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, una

proposta per l'aggiornamento della  procedura  per  l'identificazione

degli  impianti  alimentati  da  fonti  rinnovabili  ed  emissione  e

gestione delle garanzie di origine di cui all'art. 31, comma  1,  del

decreto interministeriale  6  luglio  2012,  al  fine  di  consentire

l'annullamento delle garanzie d'origine anche direttamente  da  parte

degli utilizzatori finali.

8. Con decreto del Ministro dello sviluppo  economico  di  concerto

con il Ministro dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del

mare, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,  da  emanare

entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente  decreto,

sono  definite   specifiche   misure   e   procedure   per   favorire

l'applicazione dei contratti di lungo termine per gli acquisti  della

pubblica  amministrazione,  anche  nell'ambito  del  Piano   d'azione

nazionale sugli acquisti verdi della Pubblica amministrazione e delle

procedure di acquisto per forniture di  energia  tramite  gara  della

Consip per la pubblica amministrazione.

9. La partecipazione alla piattaforma di cui al  presente  articolo

e' volontaria e resta ferma la facolta'  di  stipulare  contratti  di

lungo termine anche al di fuori degli schemi di contratto di  cui  al

comma 6. L'ARERA stabilisce le modalita' per la registrazione di tali

contratti, ai fini della partecipazione alla piattaforma.

10. Fino alla data di piena operativita' della piattaforma  di  cui

al comma 1, il GSE, previo accordo dei soggetti che hanno ottenuto la

qualifica di cui al comma 4, rende disponibile sul  proprio  sito  le

caratteristiche dei progetti  e  promuove  l'incontro  con  le  parti

potenzialmente  interessate  alla  stipula  di  contratti  di   lungo

termine.

                               Art. 19 

                   Monitoraggio e oneri istruttori 

1.  Il  GME  effettua  un  monitoraggio  delle  transazioni   sulla

piattaforma di cui all'art. 18, redigendo un rapporto  semestrale  in

cui sono riportati gli esiti dell'andamento del mercato. Il  rapporto

e' pubblicato sui siti web del GME e del GSE.

2. Gli oneri istruttori per l'attivita' di qualifica svolta dal GSE

in attuazione dell'art. 18 sono a carico del produttore e,  in  prima

applicazione, sono individuati pari a 0,1 €/kW.

Titolo VI
Altre disposizioni

                               Art. 20 

              Meccanismi di riallocazione della potenza 

 

1.  Al  fine  di  massimizzare  il  tasso  di  realizzazione  degli

impianti, perseguendo contemporaneamente una  differenziazione  delle

fonti di approvvigionamento, il  GSE  nell'ambito  dello  svolgimento

delle procedure di asta e registro applica, nell'ordine,  i  seguenti

meccanismi di riallocazione della potenza.

2. Per gli impianti a registro, qualora le richieste valide di  uno

dei gruppi A e B siano inferiori al contingente  e,  contestualmente,

le richieste valide di iscrizione dell'altro gruppo  siano  superiori

al contingente,  la  potenza  non  utilizzata  del  primo  gruppo  e'

trasferita al contingente del secondo gruppo in modo da scorrerne  la

graduatoria. La quantita' di potenza traferita e' determinata dal GSE

a parita' di costo indicativo medio annuo degli incentivi,  calcolato

con le modalita' utilizzate per il  contatore  di  cui  all'art.  27,

comma 2, del decreto 23 giugno 2016.

3. Per gli impianti ad asta e registro, a decorrere  dalla  seconda

procedura, la potenza messa a disposizione in ogni gruppo  e'  quella

indicata nelle Tabelle 2 e 3,  sommata  a  quella  eventualmente  non

aggiudicata  nella  precedente  procedura,  tenendo  conto,  per  gli

impianti a registro, della previa applicazione del meccanismo di  cui

al comma 2.

4. Per gli impianti ad asta dei gruppi A e  B,  a  decorrere  dalla

terza procedura, il GSE verifica l'eventuale sussistenza di tutte  le

seguenti condizioni:

a) la potenza totale degli impianti risultata idonea per  ciascun

gruppo e' superiore al 130% della potenza messa a disposizione;

b)  la  potenza  totale  degli  impianti  idonei  e'  costituita,

nell'ambito  di  ciascun  gruppo,  per  piu'  del  70%  da   impianti

alimentati dalla stessa fonte e si registra una  potenza  offerta  in

esubero della fonte minoritaria pari  almeno  al  20%  della  potenza

messa a disposizione;

c)  il  valore  medio  delle  riduzioni  offerte  dagli  impianti

alimentati dalla fonte minoritaria e'  almeno  pari  alla  meta'  del

valor medio delle  offerte  di  riduzione  formulate  dagli  impianti

alimentati dalla fonte di cui alla lettera b).

5. Nel caso in cui sussistano tutte le condizioni di cui  al  comma

4, il GSE forma due distinte graduatorie, garantendo  un  contingente

sufficiente ad accogliere la potenza esclusa della fonte  minoritaria

fino ad un massimo del 30% del contingente e  assegnando  la  potenza

residua all'altra fonte. Le graduatorie  sono  formate  separatamente

per ogni fonte, applicando a ciascuna le modalita'  e  i  criteri  di

selezione di cui all'art. 14.

                               Art. 21 

             Ulteriori rinvii al decreto 23 giugno 2016 

1. Ai  fini  del  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  le

seguenti disposizioni del decreto 23 giugno 2016:

a)  art.  2  in  materia   di   «determinazione   della   potenza

dell'impianto»  e  art.  5,  comma  2,  e  art.  29  in  materia   di

«frazionamento della potenza degli impianti»; per le finalita' di cui

al  medesimo  art.  5,  comma  2,  lettera  b),  fa  fede  lo   stato

identificativo della particella catastale alla data  del  1°  gennaio

2018; ai fini della costituzione di un aggregato,  gli  impianti  che

ricadano nelle condizioni di cui all'art. 5, comma 2, e  all'art.  29

del decreto ministeriale 23 giugno  2016  sono  considerati  come  un

unico impianto;

b)  art.  18  in  materia  di  «produzioni  imputabili  a   fonti

rinnovabili da impianti alimentati con la frazione biodegradabile dei

rifiuti»;

c) art. 22 in materia di «consorzi di bonifica e irrigazione»;

d)  art.  24  in   materia   di   «accesso   ai   meccanismi   di

incentivazione»;

e) art. 25 in materia di  «erogazione  degli  incentivi  e  delle

tariffe incentivanti»;

f) art. 26 in materia  di  «Procedure  applicative,  controlli  e

monitoraggio», escluso il comma 2;

g) art. 27 in materia di «Contatore del  costo  indicativo  degli

incentivi»;

h) art. 28 in materia di «Cumulabilita' di incentivi»;

i) l'allegato 2, nel quale, ai soli fini del presente decreto:

1) nel primo paragrafo le parole: «impianti di potenza  fino  a

500 kW che scelgono di richiedere la  tariffa  onnicomprensiva»  sono

sostituite da «impianti di potenza fino a  250  kW  che  scelgono  di

richiedere la tariffa onnicomprensiva»;

2) nel paragrafo 4.2.1, lettera a) dopo le parole:  «Si  e'  in

presenza di rifacimento parziale quando  0,15<R≤0,25»  aggiungere  le

seguenti: «Per gli impianti idroelettrici di potenza superiore a 5 MW

si e' in presenza di rifacimento parziale quando 0,07<R≤0,25».

                               Art. 22 

                         Disposizioni finali 

1.  Al  fine  di  fornire  agli  operatori  elementi   utili,   con

riferimento alla localizzazione degli impianti di produzione a  fonti

rinnovabili, Terna periodicamente predispone, in  maniera  coordinata

con le imprese distributrici, e pubblica, in linea con i criteri e le

modalita' concordate  con  il  Ministero  dello  sviluppo  economico,

indicazioni sulle aree di rete che, in funzione dell'evoluzione della

concentrazione  di  impianti  di  generazione,  del  carico  e  della

configurazione di rete, possono  presentare  rischi  di  congestione,

nonche' informazioni sugli sviluppi di rete previsti.

2. Gli impianti idroelettrici su acquedotto che hanno avuto accesso

agli incentivi di cui al decreto  23  giugno  2016  sono  considerati

impianti ad acqua fluente. Ai fini del presente decreto e del decreto

23 giugno 2016, gli impianti idroelettrici si classificano a bacino/a

serbatoio o ad acqua fluente sulla base dell'effettiva capacita'  del

produttore elettrico  di  conservare  o  meno  l'apporto  idrico  per

l'utilizzo energetico differito.

3. Il Ministero dello  sviluppo  economico,  sentito  il  Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, disciplina le

modalita' e i limiti nel cui  rispetto  gli  stessi  Ministeri  e  le

regioni e province autonome possono accedere  al  sistema  Gaudi'  di

Terna e ad  altri  sistemi  informativi  di  GSE  inerenti  le  fonti

rinnovabili elettriche  al  fine  di  agevolare  lo  svolgimento  dei

rispettivi compiti.

4.  L'Arera  determina  le  modalita'  con  le  quali   gli   oneri

eventualmente generati dal presente decreto sono posti a carico dalle

tariffe  elettriche.  L'Arera   adotta   altresi'   le   disposizioni

necessarie per rendere disponibili le  misure  per  l'attuazione  dei

commi 10 e 12 dell'art. 3.

Il presente decreto, di cui gli  allegati  sono  parte  integrante,

entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

                                                           Allegato 1 

     Vita utile convenzionale, tariffe incentivanti e incentivi per i nuovi impianti 

 

Fonte rinnovabile

Tipologia

Potenza

VITA UTILE degli IMPIANTI

TARIFFA

kW

anni

€/MWh

Eolica

On-shore

1<P100

20

150

100<P<1000

20

90

P1000

20

70

Idraulica

ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)

1<P400

20

155

400<P<1000

25

110

P1000

30

80

a bacino o a serbatoio

1<P<1000

25

90

P1000

30

80

Gas residuati dai processi di depurazione

1<P100

20

110

100<P<1000

20

100

P1000

20

80

Solare fotovoltaico

20<P100

20

105

100<P<1000

20

90

P1000

20

70

 

I valori della tabella 1.1 sono ridotti, a decorrere dal 1° Gennaio 2021, del 2% per le tipologie di impianti di cui al gruppo B e del 5% per le tipologie di impianti di cui al gruppo A. Il GSE pubblica sul proprio sito internet la tabella aggiornata. Per le finalità del presente decreto, il GSE effettua una ricognizione annuale dei costi di produzione delle tipologie di impianti ammissibili agli incentivi, in particolare di potenza inferiore a 1 MW.

1. Calcolo della riduzione della tariffa offerta per gli impianti ai quali è stato riconosciuto o assegnato un contributo in conto capitale (articolo 7, comma 3, lettera c))

Per gli impianti ai quali sia stato assegnato o riconosciuto un contributo in conto capitale, fermo restando i limiti massimi del costo di investimento di cui all’articolo 26 del decreto legislativo n. 28 del 2011, la riduzione della tariffa offerta, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, lettera c), è calcolata applicando il fattore percentuale (1 – F), dove F è un parametro che varia linearmente tra 0 (nessun contributo in conto capitale) e 26%, riferito al caso di contributo in conto capitale pari al 40% dell’investimento.

 

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento
Inserisci il tuo nome